Ritardo della P.A. e cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza (TAR Campania n. 4817 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento del giudicato eseguito dall’amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., sempre che la parte ricorrente confermi l’avvenuta esecuzione e rinunci alle ulteriori pretese. La domanda di pagamento degli interessi legali maturati dal deposito del titolo esecutivo al soddisfo, non liquidati nel titolo stesso, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente vi rinunci per ragioni di economia processuale. La rinuncia alla pretesa accessoria, contenuta in memoria non notificata, vale quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in parte qua ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

Un avvocato ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento in suo favore, quale distrattario delle spese di lite, degli importi liquidati a titolo di esborsi e compensi, oltre accessori.

Il ricorrente ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali dal deposito del decreto alla data dell’effettivo soddisfo, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., oltre alla responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 96, comma 3, cod. proc. pen. La questione giunge al Tribunale perché l’amministrazione, costituitasi formalmente, ha successivamente documentato l’avvenuto pagamento, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il Ministero resistente ha depositato l’ordine di pagamento di Euro 356,30, comprensivo di Euro 304,55 quale importo netto e di Euro 51,75 a titolo di ritenuta d’acconto, a conferma dell’avvenuta ottemperanza al giudicato.

Il ricorrente, nella memoria depositata successivamente all’istruttoria disposta dal Tribunale, ha confermato che l’amministrazione ha dato esecuzione al decreto mediante il pagamento dell’importo netto, pur evidenziando il ritardo dell’adempimento e la sua parzialità rispetto agli interessi. Per economia processuale e celerità di definizione, il ricorrente ha tuttavia rinunciato alla pretesa sugli interessi e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese in forza del principio della soccombenza virtuale.

Alla stregua di tali dichiarazioni e della documentazione in atti, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo l’amministrazione provveduto nelle more a eseguire il decreto della Corte di Appello.

La domanda di pagamento degli interessi legali è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la rinuncia contenuta nella memoria non notificata vale, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in parte qua.

Il Collegio dispone infine la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di ottemperanza, anche in considerazione dell’esito del giudizio stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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