Accesso agli atti dell’avviso orale e diniego non motivato per singoli documenti (TAR Toscana n. 1372 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti del fascicolo relativo all’avviso orale è illegittimo quando l’Amministrazione si limita a invocare disposizioni astrattamente preclusive, senza ricondurre la fattispecie a una specifica casistica e senza indicare le concrete ragioni di segretezza riferite ai singoli documenti. L’art. 24, comma 6, lett. c), legge n. 241/1990 consente la sottrazione all’accesso solo per documenti che riguardino specificamente le tecniche investigative, l’identità delle fonti e la sicurezza delle persone coinvolte. Il comma 7 del medesimo articolo impone comunque di garantire l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Le esigenze di riservatezza sono di norma recessive rispetto alla tutela del diritto di difesa. Non sussiste alcuna preclusione automatica per gli atti collegati a un procedimento penale: solo gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria sono coperti dal segreto ex art. 329 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore, con il quale è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e diffidato dalla possibile applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ex d.lgs. n. 159/2011. Nel medesimo giudizio ha contestato anche il diniego opposto dal Dirigente della Divisione anticrimine all’istanza di accesso agli atti e ai documenti del fascicolo concernente quel provvedimento.

L’Amministrazione ha fondato il rifiuto su due argomenti: la sottrazione degli atti presupposti all’accesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 415/1994, attuativo dell’art. 24 della legge sul procedimento, e la presenza di atti di indagine soggetti a segreto investigativo ex art. 329 cod. proc. pen. Il Ministero dell’Interno, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’unica censura proposta. Il diniego si esaurisce nel richiamo a disposizioni ritenute automaticamente preclusive, senza che l’Amministrazione abbia ricondotto la fattispecie ad alcuna delle specifiche ipotesi contemplate dall’art. 3, lettere da A) a O), del D.M. n. 415/1994. Manca, inoltre, qualsiasi indicazione delle ragioni che giustificherebbero in concreto il rifiuto, con riferimento ai singoli atti compiuti nella fase istruttoria.

Il Tribunale richiama il rapporto tra l’art. 24, legge n. 241/1990 e la disciplina regolamentare attuativa. In un caso parzialmente differente, relativo a un’interdittiva antimafia, è stato affermato che il diniego di accesso all’intera documentazione connessa è illegittimo ove non motivato con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione. Le esigenze di tutela della riservatezza sono di norma recessive rispetto all’esigenza di tutela del diritto di difesa, e l’Amministrazione che intenda rigettare l’istanza deve motivare l’esistenza di concrete ragioni di eccezionale prevalenza della riservatezza.

La motivazione individua poi il perimetro normativo dell’eccezione. L’art. 24, comma 6, lett. c), legge n. 241/1990 richiede che i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, all’identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte. Il comma 7 garantisce comunque l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici, in linea con il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 1997.

Il Collegio esclude, infine, ogni preclusione automatica legata al collegamento con un procedimento penale. Solo gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto ex art. 329 cod. proc. pen.; gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria attività istituzionale restano atti amministrativi, anche quando riguardino attività di vigilanza, controllo e accertamento di illeciti, come affermato dal TAR Lazio n. 10723 del 2023. Il diniego è pertanto illegittimo, perché enuncia un divieto generico senza individuare le caratteristiche dei singoli atti secretati. Il ricorso è accolto, con onere dell’Amministrazione di rideterminarsi entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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