Impianto di radiocomunicazioni non attivato: sospensione cautelare limitata all’attivazione (TAR Abruzzo n. 13 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accertamento del periculum in mora e del fumus boni iuris non richiede la prova certa della lesione, ma una valutazione di probabilità alla luce degli elementi disponibili. In materia di impianti di radiocomunicazioni, la tutela cautelare può essere calibrata in modo da contemperare l’interesse pubblico alla realizzazione e all’esercizio dell’infrastruttura con l’interesse dei residenti alla tutela della salute, sospendendo l’atto impugnato limitatamente alla fase dell’attivazione, qualora l’impianto sia già realizzato e permangano margini di incertezza sugli effetti cumulativi delle emissioni. In tal caso, il giudice può disporre che l’amministrazione competente svolga ulteriori verifiche preventive prima della messa in esercizio dell’impianto.
Il Fatto
Alcuni residenti del Comune di Teramo impugnavano il titolo abilitativo tacito formatosi per silentium ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, relativo alla realizzazione di un impianto di trasmissione radio-base. A sostegno del ricorso deducevano il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica, in particolare considerando l’effetto di cumulo con il campo generato da un impianto analogo già presente nella zona, con conseguente pregiudizio per la salute dei residenti. Si costituivano la società titolare dell’impianto, che proponeva ricorso incidentale avverso alcune disposizioni del regolamento comunale in materia, l’ARTA Abruzzo e il Comune. La domanda di sospensione era discussa alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato una divergenza tra gli esiti delle verifiche svolte dall’ARTA Abruzzo e quelli delle misurazioni condotte dai ricorrenti, atteso che i primi attestavano il rispetto dei limiti di emissione legali, mentre i secondi, calcolando l’effetto cumulo con l’impianto già esistente, evidenziavano il superamento di tali soglie. Ha quindi valorizzato il dato fattuale per cui l’impianto era stato realizzato ma non ancora attivato, circostanza che rendeva possibile una modulazione della misura cautelare tale da non arrestare l’iter realizzativo ma da incidere soltanto sulla fase di messa in esercizio.
Il giudice, nel bilanciamento degli opposti interessi, ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare limitatamente alla sospensione dell’attivazione dell’impianto, così da consentire all’ARTA di effettuare ulteriori e più approfondite verifiche preventive sull’impatto elettromagnetico complessivo. La soluzione adottata consente, da un lato, di non pregiudicare irreversibilmente l’interesse dell’operatore alla realizzazione dell’infrastruttura, dall’altro, di prevenire il rischio di esposizione della popolazione a emissioni potenzialmente eccedenti i limiti, in una logica di precauzione che tiene conto dell’incertezza tecnica residua.
La compensazione delle spese della fase cautelare è stata disposta in ragione della particolarità della vicenda e della natura degli accertamenti in corso. L’ordinanza fissa infine l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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