Imposta unica scommesse: metodo induttivo legittimo per la raccolta irregolare (Cass. civ. Sez. V n. 25897 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’imposta unica sulle scommesse, per i soggetti che svolgono attività irregolare, raccogliendo giocate non affluite al totalizzatore nazionale o sottraendo base imponibile all’imposta unica, e per i quali non sia possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate, l’Ufficio determina la base imponibile con il metodo induttivo, secondo i criteri dettati dall’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 per gli anni anteriori al 2016. Quando invece l’ammontare delle giocate è ricostruibile su base documentale, si applica il sistema di tassazione ordinaria. Sussistono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell’imposta sia verso il titolare della ricevitoria sia verso il bookmaker estero privo di concessione, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica. L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato fuori dai tributi armonizzati e l’obiettiva incertezza normativa sull’individuazione del soggetto passivo non è invocabile per gli anni successivi al 2011, né legittima l’esimente sanzionatoria.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’imposta unica sulla raccolta delle scommesse per gli anni d’imposta 2014 e 2015. A seguito di verifica nei confronti di una ditta individuale che esercitava l’attività di accettazione e raccolta di scommesse per conto di una società maltese, entrambe prive delle prescritte concessioni e autorizzazioni, l’Ufficio emetteva due avvisi di accertamento.
Il contribuente e la società impugnavano gli atti davanti alla giustizia tributaria, soccombendo in primo e in secondo grado. Proponevano quindi ricorso per cassazione con nove motivi, mentre l’Amministrazione resisteva con controricorso. Il collegio veniva investito della questione relativa alla determinazione della base imponibile, ai presupposti dell’imposta e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema del computo dell’imposta. Per i soggetti che svolgono attività regolare, come per quelli per i quali, pur versando in irregolarità, sia possibile ricostruire l’effettivo ammontare delle giocate su base documentale, la determinazione dell’imponibile segue il sistema di tassazione ordinaria. Per i soggetti irregolari, quando la ricostruzione non è possibile, opera il metodo induttivo: per gli anni anteriori al 2016 trova applicazione l’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, con l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa.
Nel caso concreto è pacifico che la raccolta sia stata irregolare e senza alcun collegamento al totalizzatore nazionale, essendo stata stipulata la convenzione con l’Agenzia solo nel 2020. Ne discende la legittimità del ricorso al metodo induttivo per gli anni 2014 e 2015. Il collegio esclude che la determinazione induttiva sia illegittima per il solo fatto di non avere esaminato i documenti prodotti: il riferimento alla documentazione è generico e non riprodotto in ricorso, mentre la valutazione di insufficienza compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto ai presupposti dell’imposta, richiamando il consolidato orientamento inaugurato dalla sentenza n. 8757 del 2021, la Corte ribadisce che gli stessi sussistono sia verso il titolare della ricevitoria sia verso il bookmaker estero privo di concessione, in rapporto di solidarietà paritetica, e che l’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo di stabilimento. L’imposta non ha natura sanzionatoria né armonizzata, escludendosi la doppia imposizione e il contrasto con il diritto dell’Unione.
Sul versante sanzionatorio, la Corte esclude l’operatività dell’obiettiva incertezza normativa per gli anni successivi al 2011. La pronuncia della Corte cost. n. 27 del 2018 ha sì riconosciuto che la previsione si prestava a una duplice opzione interpretativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, ma la disciplina interpretativa del 2010 ha orientato la scelta. L’esimente non è dunque invocabile per il caso in esame. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, si richiamano le Sezioni Unite n. 24823 del 2015: fuori dai tributi armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato.
Il collegio esclude infine la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo esaustiva la sentenza del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, e rigetta il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese, alla responsabilità aggravata e alla somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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