Data del comodato non autenticato e comprova dei requisiti in gara (Cons. Stato n. 6147 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2704 cod. civ. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti dai quali desumere la certezza della data della scrittura privata non autenticata. Il giudice può pertanto apprezzare, con prudente valutazione, qualsiasi circostanza diversa dalla registrazione che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Nel procedimento di comprova dei requisiti di partecipazione, la disponibilità dei mezzi richiesta dalla legge di gara può essere attestata con dichiarazione, senza obbligo di produrre un titolo formale: per i contratti di comodato di beni mobili registrati non è imposta né la forma scritta né la registrazione fiscale, rilevando la sola annotazione sulla carta di circolazione ai fini della circolazione del mezzo.
Il Fatto
La Prefettura – UTG di Livorno e l’Agenzia del demanio indicevano una procedura aperta per il servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipavano due soli operatori. All’esito delle valutazioni risultava aggiudicataria la società prima graduata, con provvedimento del 26 agosto 2024.
Il raggruppamento secondo classificato impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Toscana, che respingeva il ricorso con sentenza n. 160/2025. Proponeva quindi appello, deducendo un unico motivo: l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato la disponibilità di due dei tre mezzi di soccorso dichiarati alla data di presentazione dell’offerta, perché i contratti di comodato erano scritture private non autenticate e la loro data sarebbe stata opponibile ai terzi solo dalla registrazione, avvenuta il 21 giugno 2024, a termine scaduto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Il presupposto della censura — la mancata dimostrazione della stipula dei due comodati in data anteriore alla scadenza del termine per l’offerta — non trova riscontro negli atti. Le date apposte ai contratti, rispettivamente 10 e 11 aprile 2024, trovano conferma nelle annotazioni dei certificati storici delle intestazioni temporanee dei veicoli. Coerenti sono anche le scadenze dei comodati, fissate al 10 e all’11 aprile 2030, e le ricevute di registrazione prodotte.
Rileva inoltre che l’aggiudicataria aveva incaricato già il 12 aprile 2024 un’agenzia di pratiche auto per l’annotazione della nuova intestazione temporanea sulle carte di circolazione. Si tratta di elementi precisi e concordanti, che indicano in modo univoco la data effettiva di stipula.
La Corte richiama l’art. 2704 cod. civ. nella parte in cui consente di desumere la certezza della data da “un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. L’assenza di un’elencazione tassativa abilita il giudice a valutare nel caso concreto se sussista un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo a dare certezza alla data. Sul punto il Collegio richiama Cass. civ. n. 17926 del 2016.
Il Consiglio di Stato aggiunge un argomento autonomo. La legge di gara non imponeva di produrre con l’offerta un titolo formale attestante il possesso dei mezzi, ma richiedeva soltanto la dichiarazione di disponibilità degli stessi. Per i contratti di comodato di beni mobili registrati non è prevista la forma scritta, né la registrazione presso l’Agenzia delle entrate, imposta dal d.P.R. n. 131 del 1986 solo per il comodato immobiliare. L’unico adempimento previsto è l’annotazione del nominativo del comodatario sulla carta di circolazione, ai sensi degli artt. 93 e 94 cod. strada: obbligo assolto e comunque non rilevante per la validità del contratto, ma solo per la circolazione del mezzo.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore della controinteressata e, in solido, delle amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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