Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel piano assunzioni (TAR Puglia n. 522 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il piano triennale del fabbisogno del personale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione abbia dato attuazione agli atti impugnati mediante la conclusione delle procedure selettive e il ricorrente non abbia impugnato i relativi provvedimenti conclusivi. In tale ipotesi nessuna utilità può trarre il ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, non essendo più possibile conseguire il risultato avuto di mira. La sopravvenuta carenza di interesse integra una ragione di improcedibilità che preclude l’esame nel merito dei motivi, restando irrilevante ogni valutazione di fondatezza. La compensazione delle spese si giustifica in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente, laureato in giurisprudenza e in servizio presso il Comune con la qualifica di istruttore di vigilanza, impugna la delibera di Giunta con cui l’ente adotta il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022. Tra i posti di categoria D da coprire, il Comune individua quello di comandante della polizia municipale e quello di istruttore direttivo contabile, prevedendo per il primo il concorso pubblico e per il secondo la progressione verticale.
Il ricorrente contesta la scelta, lamentando la violazione della disciplina sulla progressione verticale, l’omessa motivazione, il coinvolgimento della controinteressata nel procedimento e l’illogicità della decisione di non valorizzare il proprio stato di servizio. Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità per difetto di interesse e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di dover accogliere l’eccezione formulata dall’amministrazione e dichiara il ricorso improcedibile. La ragione risiede nel fatto che il ricorrente non ha impugnato i provvedimenti attuativi degli atti gravati con il ricorso introduttivo.
Dalla documentazione emerge che l’ente ha dato esecuzione alla delibera contestata concludendo le procedure selettive per la copertura dei posti oggetto di causa, tanto per il comandante della polizia locale quanto per il responsabile dei servizi finanziari. Il ricorrente ha partecipato alla procedura per il posto di comandante senza risultare vincitore e non ne ha impugnato l’esito; non ha invece partecipato alla procedura per il responsabile dei servizi finanziari, senza gravarsi dei relativi provvedimenti conclusivi.
Su queste basi il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio osserva che nessuna utilità potrebbe trarre il ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, poiché gli atti impugnati hanno già esaurito i propri effetti attraverso le procedure conclusesi. La carenza di interesse sopravvenuta preclude pertanto ogni valutazione di merito sui motivi dedotti.
Il Tribunale rileva che alle medesime conclusioni è pervenuto lo stesso ricorrente con la memoria depositata il 2 aprile 2024. Sussistono in ogni caso giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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