Spese di ottemperanza liquidate forfettariamente secondo i minimi tariffari (Cons. Stato n. 617 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza non può essere contenuta in una somma simbolica, lesiva del decoro professionale e del diritto di difesa. Il giudice amministrativo determina le spese secondo i valori del d.m. n. 55/2014, applicando criteri di forfetizzazione coerenti con il valore e la natura del giudizio. La motivazione della sentenza può consistere nel rinvio integrale ai precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. Le spese del grado di appello sono liquidate in proporzione al valore della controversia impugnata, coincidente con le sole spese del primo grado. La distrazione in favore del difensore antistatario consegue alla relativa dichiarazione.
Il Fatto
Una docente della scuola secondaria otteneva dal giudice del lavoro il riconoscimento del computo integrale del servizio pre-ruolo e dell’inquadramento nella fascia stipendiale superiore, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lazio, che lo accoglieva liquidando le spese di lite in € 500,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La docente impugnava esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233, secondo comma, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, per essere la somma liquidata inferiore ai minimi tariffari. Chiedeva in via principale € 1.901,00 e in subordine € 3.689,00. Il Ministero si costituiva resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella liquidazione eccessivamente esigua delle spese del giudizio di ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Sul punto la Sezione richiama numerosissimi precedenti conformi, tra cui le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell’8 ottobre 2025, nn. 8173 e 8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell’11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025, le cui motivazioni richiama integralmente.
Il rinvio ai precedenti è fondato sull’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., che consente la concisa esposizione dei motivi con rinvio alle decisioni cui il giudice intende conformarsi, e sull’art. 74 c.p.a. in tema di sentenze in forma semplificata. La Sezione osserva che l’ordinamento attribuisce alla motivazione, anche sintetica, la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell’azione giurisdizionale e di strumento di comprensione dell’iter logico del convincimento del giudice, richiamando in proposito Cass. civ., Sez. I, n. 4605 del 22 febbraio 2017.
In applicazione di tali precetti e dell’obbligo di sintesi di cui all’art. 3, comma 2, c.p.a., la Corte ritiene conforme a legge la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado nella misura forfettaria di € 800,00. La misura simbolica adottata dal giudice di prime cure risulta quindi riformata in parziale accoglimento dell’appello.
Quanto al grado di appello, le spese sono poste a carico del Ministero secondo soccombenza e liquidate in via forfettaria in € 300,00, oltre a generali, accessori e refusione del contributo unificato ove versato. Il Collegio motiva la misura considerando che il valore della controversia in secondo grado è costituito soltanto dalle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il relativo capo. Dispone infine la distrazione in favore del difensore dell’appellante, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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