Licenze taxi, contributo compensativo non parametrato al valore di mercato (Cons. Stato n. 2661 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio straordinario di nuove licenze taxi ai sensi dell’art. 3 del DL n. 104 del 2023, il contributo posto a carico degli assegnatari è determinato «sulla base» del valore di mercato delle licenze in essere: tale valore costituisce un punto di partenza che non vincola rigidamente l’amministrazione, la quale può discostarsene nel rispetto dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità. La compensazione prevista in favore dei titolari già in esercizio ha natura indennitaria e non risarcitoria, non sussistendo alcun obbligo costituzionale di tenere indenni gli incumbent dal deprezzamento del valore delle licenze conseguente all’allargamento del mercato. Il parere obbligatorio ma non vincolante dell’ART, ove l’amministrazione comunale vi aderisca, può fungere da motivazione del provvedimento finale per relationem, senza necessità di ulteriori valutazioni istruttorie.

Il Fatto

Il Comune di Bologna bandisce un concorso straordinario per 72 nuove licenze taxi, prevedendo a carico degli assegnatari un contributo di 150 mila euro, riducibile sino a 90 mila in presenza di requisiti quali mezzi idonei per disabili e disponibilità dei turni notturni. Il bando viene impugnato da un gruppo di tassisti già in servizio, i quali lamentano la svalutazione delle proprie licenze, destinabili alla rivendita sul libero mercato, per effetto dell’immissione dei nuovi titoli e della ritenuta esiguità del contributo.

Il TAR Emilia Romagna rigetta il ricorso, ritenendo che l’esigenza di ampliamento del contingente sia stata stabilita «a monte» dal DL n. 104 del 2023, che il parere ART esoneri il Comune da motivazione ulteriore e che il contributo non debba necessariamente pareggiare il valore di mercato delle licenze. I ricorrenti appellano deducendo difetto di istruttoria, violazione della delibera ART n. 46 del 2022 e dell’art. 37, comma 2, lettera m), del DL n. 201 del 2011, violazione del d.P.R. n. 487 del 1994, erronea valutazione del contributo e mancata predeterminazione dei criteri di riparto del fondo compensativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo emergenziale, rilevando che la deroga espressa alla procedura di cui all’art. 37, comma 2, lettera m), del DL n. 201 del 2011 comporta automaticamente la deroga alla delibera ART n. 46 del 2022, che di quella disposizione costituisce diretta attuazione. Il fabbisogno e la misura dell’incremento sono stati valutati «a monte» dal legislatore per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o sede di aeroporto; l’esonero istruttorio risponde all’obiettivo di massima semplificazione e accelerazione procedimentale.

Quanto alle modalità di selezione, il DL n. 104 del 2023 si limita a prevedere il «concorso» senza specificarne la tipologia: ne deriva un margine di discrezionalità dell’amministrazione nella scelta tra esami, titoli o titoli ed esami. La censura di violazione del d.P.R. n. 487 del 1994 è giudicata generica, poiché la norma invocata attiene alle riserve e preferenze e non alla tipologia selettiva.

Sul contributo, il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 8674 del 2025 e la sentenza del TAR Lombardia n. 3725 del 18 dicembre 2024: la misura compensativa non risponde ad alcun obbligo costituzionale e il pregiudizio degli incumbent è fisiologico, gravando sul lavoratore autonomo il rischio economico dell’attività. La logica dell’intervento legislativo non è risarcitoria, ma indennitaria, trattandosi di atto lecito dannoso.

Il parere ART, obbligatorio ma non vincolante, deve essere acquisito e considerato; se l’amministrazione intende discostarsene, deve motivare, mentre in caso di adesione diviene motivazione per relationem. Il Comune non era dunque tenuto a ulteriori valutazioni. Le articolate ragioni del parere — timore di diserzione del concorso, aumento del costo del credito, esito pressoché deserto della precedente gara a 175 mila euro, incremento dei passeggeri aeroportuali — non sono state specificamente contestate, con conseguente rigetto della censura sulla riduzione del quantum.

Infine, l’art. 3 del DL n. 104 del 2023 non impone che i criteri di riparto del fondo compensativo siano fissati una actu: legittima la scansione in due fasi. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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