Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta obbligatorio per l’amministrazione intimata (TAR Campania n. 5686 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risulti la mancata impugnazione del titolo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio: non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2287/2023, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a pagare ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, la somma di euro 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 22.06.2023 e non è stato impugnato, come risulta da certificazione della cancelleria del 21.2.2024.
Il Ministero è rimasto inadempiente. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e li ritiene integrati. La mancata impugnazione della sentenza è attestata da apposita certificazione di cancelleria; il termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 è inutilmente decorso.
Il ricorso è pertanto accolto. Il giudice ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale o un funzionario delegato, munito delle adeguate competenze tecniche.
Sul regime dell’incarico il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, si richiamano l’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, l’art. 8 della legge n. 417/1978 e la Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75; per le ulteriori spese di adempimento, l’art. 56 del medesimo decreto.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, mediante il modulo dedicato agli ausiliari del giudice e alle parti non rituali, firmato digitalmente e inoltrato alla PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PAT.
Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, e quantificate in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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