Autorimessa interrata e sanatoria: non ostativa la lieve modifica del terreno (C.G.A.R.S. n. 683 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9 della legge n. 122 del 1989 consente di realizzare parcheggi pertinenziali solo se integralmente interrati, ma non impone che l’opera risulti tale rispetto alle quote del terreno originario. Ai fini della sanatoria edilizia ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, è quindi compatibile con la norma speciale la lieve modificazione delle quote del suolo necessaria a interrare l’edificio a lavori ultimati, quando il progetto contempli l’integrale interramento e lo stato dei luoghi ne consenta il completamento in conformità. Il diniego comunale che neghi la sanatoria sul presupposto del mancato interramento è pertanto illegittimo. L’azione risarcitoria resta invece soggetta al generale onere della prova ex art. 2697 c.c., non operando il metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, aveva chiesto al Comune il rilascio di una concessione edilizia per realizzare un parcheggio interrato e una cisterna idrica a servizio di una struttura alberghiera. Dopo l’avvio dei lavori e una variante in corso d’opera, un sopralluogo e un provvedimento di sequestro penale avevano posto in discussione la qualificazione delle opere, ritenute bisognevoli di permesso di costruire. Il procedimento penale si era poi chiuso con assoluzione, ma nelle more il Comune aveva respinto l’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo che le opere non risultavano completamente interrate e che l’art. 9 della legge n. 122 del 1989 non era invocabile per un immobile destinato ad albergo-ristorante.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso, valorizzando l’esito della verificazione disposta in primo grado, secondo cui parte dell’autorimessa risultava non interrata. L’appellante ha contestato l’accertamento e l’erronea sovrapposizione tra fatto materiale dell’interramento e nozione giuridica dello stesso.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta la questione con il secondo motivo di appello, ritenuto assorbente in applicazione del principio della ragione più liquida, quale attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, della Costituzione. Il Collegio richiama sul punto la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5 del 27 aprile 2015.

La Corte disposta in appello ha accertato che il progetto contempla l’integrale interramento dell’opera e che, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle lavorazioni ancora da eseguire, l’edificio potrà risultare interrato a lavori completi mediante una lieve modifica delle quote del terreno originario. L’estradosso del solaio del garage risulta collocato a quota superiore di circa 0,74 metri rispetto alla quota media del terreno originario, ma la futura sistemazione del suolo consentirebbe di interrare la costruzione.

Il passaggio centrale attiene alla lettura dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989. La Corte conferma il perimetro normativo del parcheggio pertinenziale realizzato nel sottosuolo, ovvero integralmente interrato, e non smentisce la lettura restrittiva dell’istituto. Ritiene però che la lieve modificazione delle quote del terreno, accertata come possibile a lavori ultimati, non si ponga in contrasto con la norma né risulti in radice ostativa alla sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il diniego impugnato, motivato sul mancato integrale interramento e sull’inapplicabilità della norma speciale, è dunque illegittimo.

Assorbiti i motivi residui, l’appello è accolto e il provvedimento comunale annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. La domanda risarcitoria è invece respinta: secondo il consolidato indirizzo richiamato, l’azione davanti al giudice amministrativo non è retta dal metodo acquisitivo, ma dal generale onere della prova ex art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., non avendo l’appellante dimostrato le specifiche voci di danno lamentate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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