Parcheggio interrato in zona vincolata e divieto di incremento volumetrico (Cons. Stato n. 9504 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto a fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume. Costituisce pertanto opera valutabile come aumento volumetrico la realizzazione di un garage interrato con accesso all’esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comunale in assenza di adeguata istruttoria sui vincoli operanti integra il vizio di eccesso di potere e legittima l’annullamento in via di autotutela ex art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004. La qualificazione dell’opera come intervento di rilevante impatto in area non tollerante tale incidenza giustifica il rigetto dell’impugnazione.

Il Fatto

Il Comune aveva rilasciato un’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato, composto da otto box auto, rispetto a fabbricati di edilizia residenziale pubblica. La Soprintendenza, con decreto del 17 marzo 2010, annullava in autotutela quel titolo, rilevando che l’area ricadeva in zona sottoposta a vincolo e che il Comune non aveva svolto alcuna valutazione alla luce dei vincoli paesaggistici applicabili.

Il proprietario impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 1491/2020 respingeva il ricorso. Propone appello il ricorrente, deducendo vizi di competenza, violazione delle norme sul codice dei beni culturali e del paesaggio e delle leggi regionali, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si costituiscono chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione dell’incremento volumetrico realizzato mediante parcheggi sotterranei. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui, in presenza di abusi accertati, il divieto di aumento dei volumi esistenti imposto a tutela del paesaggio opera in modo assoluto, senza possibilità di distinguere tra volume tecnico e volume propriamente edificatorio. Su questa base, la realizzazione di un garage interrato con rampa di accesso esterna in zona vincolata costituisce opera valutabile come aumento di volume, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8097 del 2023.

La Sezione verifica poi la sussistenza del presupposto dell’annullamento in autotutela. Il provvedimento della Soprintendenza evidenzia che, nel rilasciare l’autorizzazione del 2009, il Comune non ha compiuto la pertinente valutazione alla luce dei vincoli desumibili dalla legge regionale n. 35 del 1987 e dal Piano urbanistico territoriale. L’area ricade in zona 1b del PUT, con conseguente operatività delle limitazioni edificatorie dell’art. 17 della legge regionale n. 35/1987, che non consente nuovi interventi se non per opere di manutenzione o restauro su edifici realizzati prima del 1955.

Da qui il corretto ricorso allo strumento dell’art. 159, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004: l’autorizzazione comunale è stata rilasciata senza adeguata istruttoria, con un vizio che integra l’eccesso di potere e funge da condizione per l’annullamento del titolo non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio. La qualificazione operata dall’amministrazione e condivisa dal giudice di prime cure risulta quindi corretta: le opere, realizzate in zona vincolata, hanno dato luogo a un intervento di rilevante impatto in un’area che non tollera tale incidenza.

La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a supportare una conclusione diversa, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *