Ottemperanza e interessi secondo i titoli esecutivi, astreinte subordinata a prova (Cons. Stato n. 8476 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al contenuto del titolo esecutivo e deve applicare gli interessi secondo le specifiche modalità di calcolo e di decorrenza ivi indicate, senza operare un’uniformazione che il titolo non prevede. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha finalità sanzionatoria e non risarcitoria, cosicché la sua commisurazione va condotta secondo i parametri dell’art. 614-bis cod. proc. civ.. La relativa domanda richiede che la parte alleghi e documenti la gravità dell’inadempimento, il valore della controversia, la natura della prestazione e l’entità del danno. Le censure avverso i decreti ingiuntivi azionati in ottemperanza, non proposte con opposizione innanzi al giudice ordinario, sono inammissibili per decadenza.

Il Fatto

La società appellante era creditrice del Comune in forza di tre decreti ingiuntivi definitivi emessi dal Tribunale, recanti capitali distinti e, soprattutto, discipline differenti degli interessi: in un caso il tasso convenzionale con maggiorazione, nell’altro la misura del d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze delle fatture, nel terzo gli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno dalla notifica.

La società agiva per l’ottemperanza chiedendo il pagamento di capitale e interessi secondo ciascun titolo. Il TAR accoglieva il ricorso ma applicava indistintamente il criterio proprio di uno solo dei decreti, senza differenziare misura e decorrenza. Proponeva appello principale la creditrice, dolendosi anche del mancato esame della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., e appello incidentale il Comune, che eccepiva l’illegittimità dei titoli per violazione dell’art. 248 TUEL in materia di sospensione degli interessi nel dissesto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’appello principale quanto alle modalità di calcolo degli interessi. Il dato è per tabulas e non contestato: ciascun decreto ingiuntivo reca una propria regola su misura e decorrenza. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi sostituirvi un criterio unitario, ma deve dare attuazione al titolo nei termini in cui è formato. In parziale riforma della sentenza, il Comune è condannato a corrispondere gli interessi secondo le specifiche modalità indicate in ognuno dei tre provvedimenti.

Quanto alla penalità di mora, la Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9464 del 2022): l’astreinte ha funzione sanzionatoria e non risarcitoria, mirando a punire la disobbedienza al giudicato e a stimolare l’adempimento. Da ciò deriva che la misura va letta secondo i parametri dell’art. 614-bis cod. proc. civ., ossia in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione e dell’entità del danno.

Nel caso concreto, però, l’appellante nulla argomenta né documenta su tali circostanze, precludendo al giudice ogni oggettivo riscontro. La domanda è quindi respinta allo stato per difetto di presupposti, restando così impregiudicata una sua eventuale riproposizione adeguatamente supportata.

È invece respinto l’appello incidentale del Comune. Le censure sui decreti ingiuntivi avrebbero dovuto essere proposte con opposizione innanzi al giudice ordinario. Il Comune non si era opposto, né si era costituito nel giudizio di ottemperanza di primo grado, comparendo solo nel successivo procedimento di correzione dell’errore materiale: con la conseguenza delle relative decadenze. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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