Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: volontà di recesso nel verbale di conciliazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10734 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della forma scritta del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è soddisfatto anche quando la volontà datoriale di recesso sia espressa nel verbale di esito negativo della procedura conciliativa di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966. La norma, nel consentire al datore di lavoro di comunicare il licenziamento “se fallisce il tentativo di conciliazione”, non impone che tale comunicazione intervenga in un contesto separato e successivo alla verbalizzazione. Rileva il fatto obiettivo del fallimento del tentativo, non il dato cronologico e formale della chiusura del verbale. Restano ferme le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento, a cominciare dalla forma scritta.

Il Fatto

Una lavoratrice impugna il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla struttura datrice di lavoro. Nella fase sommaria del procedimento ex legge n. 92/2012 l’impugnativa è accolta. Il Tribunale conferma la decisione.

In sede di reclamo la Corte d’Appello riforma la sentenza, dichiara risolto il rapporto e riconosce alla lavoratrice un’indennità pari a diciotto mensilità. La Corte territoriale ritiene rispettato il requisito della forma scritta, perché la volontà di recesso era stata formalizzata nel verbale della procedura conciliativa sottoscritto da entrambe le parti. Propone ricorso per cassazione la lavoratrice, con sei motivi; la controricorrente resiste con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi del ricorso principale ruotano attorno alla comunicazione del recesso. La lavoratrice sostiene che il verbale di esito negativo della conciliazione non possa valere come comunicazione di licenziamento, perché il dato normativo disgiungerebbe la fase conciliativa da quella della comunicazione. La Corte respinge la tesi.

Il terzo periodo del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 604/1966 delinea una condizione legale sospensiva e un termine dilatorio: avveratasi la prima o scaduto il secondo, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento. La questione riguarda la portata della condizione “se fallisce il tentativo di conciliazione”.

Il dato letterale, cui si deve innanzitutto attenersi in ossequio all’art. 12 delle preleggi, attribuisce rilievo al fatto obiettivo del fallimento del tentativo di conciliazione, non alla chiusura formale del verbale. Il verbale documenta un dato logicamente e giuridicamente anteriore al momento della sua verbalizzazione. La norma non impone che la comunicazione intervenga in un contesto diverso e successivo.

Questa lettura è conforme alla ratio della disposizione, che procedimentalizza il potere datoriale di recesso per giustificato motivo oggettivo, come già rilevato da Cass. n. 22212/2020. Una volta verificatosi il fallimento, nessuna esigenza di tutela del lavoratore giustifica l’assunto che la comunicazione debba avvenire in un contesto distinto, purché siano osservate le ulteriori prescrizioni, a cominciare dalla forma scritta ex art. 2, comma 1, della legge n. 604/1966.

Nel caso concreto la Corte di merito ha accertato che la volontà datoriale era stata ribadita davanti alla commissione e compiutamente verbalizzata dopo l’esito negativo. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili, perché prospettano un vizio motivazionale o una diversa interpretazione del verbale, non un omesso esame di un fatto storico decisivo. Inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, che sollecitano una rivalutazione delle risultanze probatorie.

Il sesto motivo è inammissibile: secondo un consolidato indirizzo, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio è la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., non l’impugnazione, non essendo la richiesta una domanda autonoma. Inammissibile è altresì il ricorso incidentale, fondato su valutazioni di fatto non apprezzabili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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