Lotto intercluso irrilevante se il diniego si basa sulle NTA (TAR Puglia n. 1342 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che si fondi esclusivamente sul mancato rispetto di un parametro edificatorio puntuale previsto dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale non può essere sindacato sotto il profilo della qualificabilità dell’area come lotto intercluso, ove tale questione non sia stata posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento. La circostanza che l’area possa edificarsi in via diretta, senza previo strumento attuativo, non consente di prescindere dalle prescrizioni di carattere puntuale già contenute nello strumento urbanistico generale, che conservano piena portata precettiva. Il ricorrente che non contesti specificamente il rilievo sul mancato rispetto del parametro dimensionale non può ottenere l’annullamento del diniego.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno nel Comune di Carmiano classificato in prevalenza in zona C/1 di espansione e per il residuo in zona F/1, presentavano istanza per il rilascio del permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di una civile abitazione. Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento motivato dal contrasto del progetto con l’art. 13 delle NTA del Piano di Fabbricazione, che per la zona C/1 fissa in 2000 mq la superficie minima di intervento.
I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo con unico motivo l’eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. Essi sostenevano che la prescrizione sullo strumento attuativo non fosse applicabile, trattandosi di lotto intercluso edificabile in via diretta. Il Comune si costituiva e depositava documentazione e memoria, evidenziando il mancato rispetto della superficie minima e la novità della prospettazione sul lotto intercluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e concentra l’analisi sul rapporto tra motivi del diniego e censure proposte. La questione centrale, secondo il TAR, non è stabilire se il terreno sia qualificabile come lotto intercluso, ma verificare se tale profilo sia stato effettivamente posto a base del provvedimento impugnato.
Il Tribunale rileva che né nel diniego né nel presupposto parere istruttorio compare alcun riferimento alla mancanza di un piano attuativo. Il rigetto è giustificato unicamente dalla non rispondenza del progetto a un parametro edificatorio direttamente previsto dall’art. 13 delle NTA, ossia la superficie minima di intervento di 2000 mq, a fronte di un lotto di circa 728 mq risultante dalla relazione tecnica allegata all’istanza.
Da ciò deriva l’irrilevanza della doglianza sul lotto intercluso: essa riguarda un profilo estraneo alle ragioni del diniego. Il Collegio aggiunge un argomento autonomo, di carattere sostanziale: anche ammettendo in via di ipotesi la sussistenza delle condizioni per l’edificazione diretta, ciò non implica che si possa prescindere dalle prescrizioni puntuali già inserite nello strumento urbanistico generale. Tali previsioni, come il parametro dimensionale dell’art. 13, conservano la loro portata precettiva e restano vincolanti per l’intervento edilizio.
Il provvedimento di diniego è quindi ritenuto legittimo, non avendo i ricorrenti contestato i rilievi dell’amministrazione sulla non rispondenza del progetto alle previsioni delle NTA. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
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