Rifiuto di atti d’ufficio istantaneo: prescrizione dal momento del rifiuto (Cass. pen. Sez. VI n. 33536 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328, comma 1, cod. pen. è reato istantaneo e non di durata: si consuma nel momento in cui il rifiuto, espresso o anche implicito, viene manifestato, senza che la successiva protrazione dell’inerzia ne sposti il tempus commissi delicti. Da tale momento decorre il termine di prescrizione, con la conseguenza che l’eventuale perdurare della condotta omissiva non integra un nuovo o perdurante reato e non incide sul decorso del termine prescrizionale. La prescrizione maturata prima della sentenza di appello impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il Sindaco di un Comune campano, chiamato a rispondere, tra gli altri, del reato di omissione di atti d’ufficio per non aver adottato i provvedimenti necessari a fronteggiare il malfunzionamento di un impianto di depurazione e il conseguente sversamento di acque reflue. La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 23.01.2025, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste per alcune contestazioni e rideterminava la pena per il residuo delitto.

Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per l’insussistenza dell’obbligo del Sindaco di attivarsi, essendo la gestione del servizio idrico integrato affidata a un ente gestore sovracomunale, e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo. La questione approda in Cassazione per la verifica dei presupposti del reato e della sua configurabilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione osserva anzitutto che i motivi propongono una ricostruzione del fatto non coincidente con quella dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che, in mancanza della “presa in carico” dell’impianto da parte del gestore, l’obbligo fosse rimasto in capo al Comune. La Corte non si arresta su questo punto, perché l’esistenza dell’obbligo non è sufficiente a integrare la fattispecie tipica.

Il Collegio rileva che la Corte di appello non ha compiutamente chiarito gli elementi costitutivi del rifiuto di atti d’ufficio. Non emergono le ragioni per cui l’intervento sarebbe stato indifferibile, né in che modo l’omissione avrebbe inciso sulle condizioni di igiene e sanità, la cui messa in pericolo resta meramente asserita. A monte, non viene neppure precisato in che cosa sia consistito il rifiuto.

La Corte ribadisce che il rifiuto può essere anche implicito, quando l’inerzia protratta oltre i termini si risolve in una nolontà di intervenire, come affermato in un precedente di legittimità citato nel testo. Tuttavia, tale principio opera in contesti fattuali definiti, sintomatici di una evidente volontà di non provvedere, non ravvisabili nella specie.

La Sezione giudica inoltre azzardata l’affermazione secondo cui il Sindaco avrebbe potuto ricorrere ai poteri contingibili e urgenti, essendo dubbio che un’ordinanza di necessità possa porre rimedio a una situazione di protratta inottemperanza che richiede interventi strutturati e articolati nel tempo. Il precedente invocato dal ricorrente, relativo a un contesto del tutto diverso, è ritenuto non pertinente.

Nonostante tali profili di criticità, che avrebbero giustificato l’annullamento con rinvio, la Corte rileva un ostacolo processuale. Dalle sentenze di merito emerge che l’imputato era a conoscenza del disservizio sin dal 2015 e che avrebbe dovuto attivarsi sin da subito. Poiché il rifiuto di atti d’ufficio è reato istantaneo — e non di durata, come assunto nel capo di imputazione — esso si consuma nel momento in cui il rifiuto viene manifestato, sicché il tempus commissi delicti è collocabile al massimo nel 2015.

Da quel momento decorre il termine prescrizionale, pari, nel massimo, a sette anni e mezzo, trattandosi di delitto per cui la legge prevede una pena inferiore a sei anni. Anche computando sessanta giorni di sospensione per impedimento del difensore nel primo grado, il reato risulta estinto per prescrizione. La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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