Revocazione confisca prevenzione inammissibile senza procura speciale (Cass. pen. Sez. 5 n. 2072 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. Il principio si applica anche al ricorso del terzo interessato avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca della confisca. In tema di revocazione della confisca di prevenzione, la prova nuova rilevante è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. Il terzo interessato può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, Sezione per le Misure di Prevenzione, dichiarava inammissibili i ricorsi presentati da cinque terze interessate per la revocazione della confisca di prevenzione di beni, loro formalmente intestati, disposta dal Tribunale di Brescia nei confronti di un loro congiunto, giudicato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. La Corte territoriale fondava la declaratoria sulla tardività delle istanze e sulla loro manifesta infondatezza, non avendo le nuove prove la capacità di modificare il quadro fattuale.

Le terze interessate proponevano ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di tardività; omesso esame di prove decisive; violazione dell’onere probatorio e mancato esercizio dei poteri inquisitori; applicazione retroattiva della confisca di prevenzione. Il nuovo difensore depositava procura speciale e memoria di replica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto dai difensori dichiaratisi «di fiducia», senza allegare la relativa nomina. L’esame dell’atto trasmesso dalla cancelleria rivelava che la nomina conteneva poteri tipici del mandato difensivo a fini penalistici per conto di un indagato o imputato, non certo i poteri necessari per il terzo interessato nel procedimento di prevenzione. Applicando il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 47239 del 2014, la Corte ha confermato che il ricorso proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale è inammissibile, senza possibilità di sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. Il difetto di rappresentanza, originario, non poteva essere colmato dal successivo deposito delle procure speciali.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che le censure sulla valutazione di tardività dell’istanza di revocazione fossero generiche e basate su mere congetture circa un presunto refuso nella relazione dell’investigatore privato. Ha inoltre precisato che il potere del giudice di disporre d’ufficio indagini ex art. 20 d.lgs. n. 159/2011 è previsto nel procedimento applicativo della confisca di prevenzione e non è esportabile nel procedimento di revocazione, che sottostà alla disciplina della revisione di cui agli artt. 630 e seguenti cod. proc. pen. in quanto compatibile.

Il secondo e terzo motivo sono stati considerati generici e manifestamente infondati, in quanto meramente contestativi delle valutazioni compiute dal giudice della revocazione e protesi a sollecitarne un diverso apprezzamento. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 43668 del 2022, secondo cui la prova nuova non è quella deducibile e non dedotta nel giudizio di prevenzione. Ha infine respinto l’argomento sui poteri inquisitori, ribadendo l’adeguatezza della motivazione del decreto impugnato.

Il quarto motivo è stato ritenuto privo di interesse, in forza del principio delle Sezioni Unite n. 30355 del 2025, per cui il terzo interessato non può dedurre l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura. La Corte ha inoltre escluso la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione, non riconducibile alla nozione di “pena” ex art. 7 CEDU, richiamando le Sezioni Unite n. 4880 del 2014 e la giurisprudenza costituzionale e EDU. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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