Ricorso per cassazione tardivo e termine suppletivo per l’imputato non giudicato in (Cass. pen. Sez. VII n. 30730 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’imputato appellante il cui giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato, senza che sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., non può considerarsi giudicato in assenza. Ne consegue che, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, non beneficia dell’aumento di quindici giorni del termine previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorso proposto oltre il termine ordinario è pertanto inammissibile per tardività.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 settembre 2024, aveva confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Bologna, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con continuazione.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e agli aumenti per la continuazione. La difesa ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l’ammissibilità del ricorso e ribadendone la tempestività. La questione centrale diviene così la tempestività dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, in primo luogo perché tardivo. Il termine per impugnare la sentenza scadeva il 4 novembre 2024, mentre l’impugnazione è stata presentata il 14 novembre 2024.

La Corte ha escluso l’applicabilità del termine suppletivo previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiamando il proprio orientamento (Sez. VI n. 49315 del 24.10.2023, Rv. 285499). Nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza. Il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare; pertanto non può beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione.

In via subordinata, la Corte ha rilevato che, pur volendo considerare tempestivo il ricorso, esso è comunque manifestamente infondato nel merito, perché volto a sollecitare differenti apprezzamenti di merito a fronte delle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva adeguatamente esposto le ragioni ostative a una mitigazione della pena: i precedenti penali e la pluralità degli episodi di cessione.

Alla declaratoria di inammissibilità, in assenza di elementi che escludano la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., sono conseguite la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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