Cessione del quinto: rimborso dei costi per estinzione anticipata e legittimazione dell’intermediario (ABF Collegio di Napoli n. 3498 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei finanziamenti mediante cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021 ed estinti anticipatamente, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i principi già affermati dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/19 e confermati dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. La fonte del diritto al rimborso è l’indebito che sorge quando l’intermediario richiede ed incassa un importo estintivo non decurtato degli oneri non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies TUB. Legittimato passivo è pertanto l’accipiens del pagamento di estinzione, cioè chi ha gestito la procedura e riscosso l’intero importo, anche per oneri versati a terzi. Il compenso dell’1% è dovuto, ai sensi della medesima norma, quando alla data dell’estinzione la durata residua supera un anno e il capitale da rimborsare eccede la soglia di legge.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato un finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione nel novembre 2020, con rimborso in 120 rate, ed era stata estinta anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 49. Chiedeva il rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell’estinzione anticipata, per complessivi euro 1.070,69, la restituzione dell’indennizzo applicato nella misura di euro 198,48, oltre le quote eventualmente versate in eccedenza.

L’intermediario resisteva. In via preliminare domandava la sospensione del procedimento in ragione di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia sul contrasto tra le sentenze Lexitor e UniCredit Bank Austria. Nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva per i costi di intermediazione, riferiti a prestazioni di terzi già eseguite, e sosteneva la conformità del compenso dell’1% all’art. 125-sexies TUB, richiamando la specialità dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione per rinvii pregiudiziali, né ricorre una litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio ha riguardato altri giudizi.

Sulla legittimazione passiva il Collegio ha richiamato l’orientamento conforme dei Collegi territoriali e il principio del Collegio di coordinamento n. 6816 del 27 marzo 2018: la fonte del diritto al rimborso è l’indebito che sorge quando l’intermediario richiede ed incassa un importo non decurtato degli oneri non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies TUB. Tenuto alla restituzione è dunque l’accipiens, anche quando vengano in rilievo oneri versati a terzi.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, ha distinto i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore da quelli anteriori. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità della disposizione limitatamente alle parole relative alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza, chiarendo che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem. Da ciò la conferma dei principi della decisione n. 26525/19: riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo secondo equità per i costi istantanei in mancanza di patto proporzionale.

Il Collegio ha escluso che a diversa conclusione conducano la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, fondata sulla specificità dei contratti di credito immobiliare residenziale, e l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, che richiama le norme bancarie e quindi l’art. 125-sexies TUB.

Quanto alle voci, spese di istruttoria e commissioni di intermediazione sono state qualificate come up front, per il riferimento ad attività preliminari alla stipula. Il rimborso è stato determinato in euro 669,97, arrotondati a 670,00. Respinta invece la richiesta sui diritti di estinzione: il compenso dell’1% è stato applicato in conformità all’art. 125-sexies TUB, sussistendo i presupposti, e la ricorrente non ha addotto argomenti a sostegno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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