Ricorso inammissibile per genericità e mancato confronto motivazionale (Cass. pen. Sez. 7 n. 9270 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che risulti generico, reiterativo e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La censura deve specificamente correlarsi alle ragioni argomentate dal giudice di merito, non potendo ignorarne le esplicitazioni senza cadere nel vizio di aspecificità. Il riconoscimento informale dell’imputato operato da un teste in dibattimento costituisce un accertamento di fatto utilizzabile, in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, la cui valutazione di attendibilità, ove congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è censurabile in cassazione solo in caso di arbitrio o di motivazione illogica.

Il Fatto

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 30/01/2025, aveva confermato la condanna di quattro imputati, dichiarati responsabili di concorso in tentata rapina impropria. Avverso tale pronuncia, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 119 cod. pen. e 125 e 192 cod. proc. pen., nonché, per uno di essi, un unico motivo concernente la dosimetria della pena, in relazione all’art. 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i ricorsi per la loro identità, ne ha rilevato l’inammissibilità per la loro natura generica, reiterativa e aspecifica. I motivi, infatti, non instauravano un effettivo confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già disattese e a richiedere una rivalutazione del compendio probatorio, senza evidenziare specifiche carenze motivazionali o errori di diritto. La Corte ha richiamato il principio per cui la mancanza di specificità del motivo deve essere valutata non solo in relazione alla sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

In particolare, la Corte ha ritenuto generiche le censure concernenti il riconoscimento informale operato dal teste di polizia giudiziaria. La decisione impugnata aveva, al contrario, congruamente illustrato i motivi di attendibilità del riconoscimento e le ragioni del discredito delle testimonianze dei coimputati. Sul punto, la Cassazione ha ribadito il principio per cui i riconoscimenti informali costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio, essendo il momento ricognitivo parte integrante della testimonianza; la loro valenza probatoria discende dall’affidabilità del teste, valutata dal giudice con prudente apprezzamento e, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in legittimità.

Quanto al ricorso concernente la pena, la Corte ha precisato che la sua graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito adeguate ragioni della dosimetria, valorizzando le modalità del fatto e i precedenti penali dell’imputato. Ne consegue che è inammissibile la censura che, in cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, laddove la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza non ricorrente nel caso esaminato.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura determinata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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