Recidiva reiterata illegittima senza pregresse condanne (Cass. pen. Sez. 2 n. 6107 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. è indispensabile che l’imputato abbia riportato più di una condanna irrevocabile per delitti; qualora dal casellario giudiziale emerga una sola condanna, può essere legittimamente contestata soltanto la recidiva specifica e infraquinquennale, cui consegue l’aumento di pena di un terzo ex art. 99, terzo comma, cod. pen. Il giudice di appello che riforma una sentenza di assoluzione limitandosi a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., dovendo invece procedervi solo in caso di rivalutazione delle prove dichiarative poste a fondamento dell’assoluzione. L’aggravante del cosiddetto metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non presuppone l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso, essendo sufficiente l’utilizzo di modalità che evocano la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.

Il Fatto

Con sentenza del 30 maggio 2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava l’imputato per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, mentre lo assolveva dal reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 dicembre 2024, confermava la condanna per la tentata estorsione e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dichiarava l’imputato colpevole anche del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., ritenendo che la condotta minacciosa posta in essere ai danni dei gestori di un parcheggio concorrente fosse sussumibile nella fattispecie di illecita concorrenza.

La decisione di secondo grado si fondava esclusivamente su una diversa interpretazione della nozione di “atti di concorrenza”, senza procedere a una rivalutazione delle prove dichiarative assunte in primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’obbligo di rinnovazione istruttoria in caso di riforma della sentenza assolutoria e l’illegittima applicazione della recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi concernenti la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Quanto alla richiesta di acquisizione delle dichiarazioni dell’agente di polizia municipale, la Corte ha ricordato che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto di carattere eccezionale e che il sindacato di legittimità sulla relativa richiesta non può mai svolgersi sulla concreta rilevanza della prova, ma deve limitarsi alla verifica del contenuto esplicativo del provvedimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente motivato la superfluità della prova, non essendo la conversazione con l’agente idonea a escludere la perpetrazione della condotta estorsiva.

Con riferimento alla riforma della sentenza assolutoria, la Corte ha ribadito che l’obbligo di rinnovazione previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. sussiste solo quando la condanna in appello consegua a una diversa valutazione delle prove dichiarative. Tale obbligo non opera, invece, quando il giudice di appello si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse. Nel caso esaminato, la riforma era dipesa unicamente dall’adesione all’orientamento giurisprudenziale, poi recepito dalle Sezioni Unite n. 13178 del 2020, secondo cui la condotta intimidatoria finalizzata a ostacolare la libera concorrenza integra il delitto di cui all’art. 513-bis cod. pen., concorrente con l’estorsione. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, difettando nell’imputato la convinzione ragionevole di esercitare un diritto.

Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, richiamando il consolidato principio secondo cui l’aggravante è configurabile anche a carico di soggetto estraneo a un sodalizio mafioso, purché la condotta evochi la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente desunto la sussistenza dell’aggravante da elementi fattuali quali le modalità plateali della minaccia, il riferimento ai trascorsi detentivi e l’intermediazione di soggetti vicini all’imputato.

La Corte ha invece ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso, relativo all’illegittima applicazione della recidiva reiterata. Dal casellario giudiziale emergeva una sola condanna irrevocabile per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., sicché poteva essere contestata soltanto la recidiva specifica e infraquinquennale con aumento di un terzo, non già la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., che avrebbe imposto l’aumento di due terzi. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente alla pronuncia sulla recidiva e all’eventuale modifica del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Napoli. La Corte ha infine dichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità, escludendo l’estinzione del reato per prescrizione attesa la natura di reato aggravato dal metodo mafioso, per il quale l’art. 160, terzo comma, cod. pen. non prevede un termine massimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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