Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso atti superati (TAR Calabria n. 296 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo dotato di autonomia ed efficacia lesiva, che riesamini la situazione e si sostituisca agli atti in precedenza impugnati, determina la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso avverso questi ultimi. L’eventuale accoglimento del ricorso originario non potrebbe arrecare alcuna utilità alla parte, permanendo la lesione ad opera dell’atto successivo. Non è configurabile alcun effetto caducante del nuovo provvedimento per effetto dell’annullamento di quelli che lo hanno preceduto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando impregiudicata la definizione delle spese all’esito della controversia.
Il Fatto
Il consorzio tra comuni ricorrente, operante nella gestione del servizio idrico integrato, ha impugnato il decreto con cui il commissario straordinario dell’Autorità regionale ha approvato il cronoprogramma del subentro del gestore unico, insieme al successivo decreto di modifica e alle deliberazioni di individuazione e affidamento trentennale del gestore medesimo. Ha dedotto il contrasto del regime così introdotto con la normativa statale di settore e ha prospettato questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 10/2022, limitatamente all’art. 18-bis.
Con primi motivi aggiunti ha impugnato il decreto che aveva ulteriormente modificato i precedenti provvedimenti. Nel corso del giudizio è intervenuto un nuovo decreto commissariale, adottato all’esito di istruttoria e di verifica degli adempimenti propedeutici al subentro, che ha approvato il piano operativo di transizione prorogando i termini originariamente previsti. Su di esso il ricorrente ha proposto secondi motivi aggiunti con istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’assetto degli atti oggetto di impugnazione dopo l’adozione del nuovo decreto. Rileva che il provvedimento sopravvenuto, nel confermare la fatturazione e riscossione diretta in capo al gestore unico per conto degli attuali gestori nelle more della transizione, ha disposto un’ulteriore proroga dei termini rispetto alla previsione originaria, riservandosi ulteriori revisioni nel prosieguo.
Da tale contenuto il Tribunale desume che il decreto possiede una propria autonomia ed efficacia lesiva. Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti, poiché un eventuale annullamento degli atti gravati non può dispiegare un effetto caducante sul provvedimento successivo.
Il Collegio richiama la condivisibile giurisprudenza amministrativa secondo cui la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell’utilità perseguita dal ricorso, di modo che il suo esito positivo non potrebbe giovare al ricorrente. L’emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame della situazione, anche se non satisfattivo, determina la carenza di interesse al ricorso contro il primo provvedimento, permanendo la lesione ad opera dell’atto successivo: la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 1303 del 04.02.2022).
Su queste basi il Tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda principale e dei primi motivi aggiunti, nei limiti indicati in motivazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La liquidazione delle spese resta differita all’esito della definizione dell’intera controversia. Il secondo atto di motivi aggiunti, proposto avverso il decreto sopravvenuto, non è invece deciso con la presente pronuncia.
Nota della Redazione
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