Retrocessione parziale e risarcimento: danno da mancato godimento e criteri (Cons. Stato n. 2430 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella retrocessione parziale disciplinata dagli artt. 60 e 61 della legge n. 2359/1865, oggi dagli artt. 47 e 48 d.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di inservibilità dei beni deve essere espressa e non può desumersi da atti urbanistici generali privi di destinatari individuali. Valore equipollente assume solo l’inserimento dei fondi in un piano di dismissione o la loro alienazione a terzi. Per i beni non più restituibili il ristoro è pari al valore venale dei cespiti, al netto dell’indennità di esproprio percepita e del corrispettivo di retrocessione determinato ai sensi dell’art. 48 d.P.R. n. 327/2001. A tale somma si aggiunge il danno da mancato godimento, liquidato secondo i canoni locativi di mercato, con decorrenza dalla data di inserimento del singolo immobile nel piano di dismissione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un compendio immobiliare sito in Roma, oggetto di espropriazione risalente agli anni quaranta per la realizzazione di un’opera pubblica mai completata secondo il progetto originario. Gli originari proprietari e i loro eredi hanno a lungo chiesto la dichiarazione di inservibilità e la retrocessione dei beni ai sensi degli artt. 60 e 61 della legge n. 2359/1865.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 11303 del 2021, ha respinto il ricorso per intervenuta prescrizione, ritenendo che la variante urbanistica del 1965 integrasse una dichiarazione implicita di inservibilità. Gli eredi hanno proposto appello principale e due appelli incidentali. Con sentenza non definitiva n. 9327/2024 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto alla retrocessione parziale e disposto una verificazione per individuare le unità alienate e il loro valore.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma l’impianto della pronuncia non definitiva: la dichiarazione di inservibilità non può essere ricavata implicitamente da atti urbanistici generali, privi di destinatari individuali e non finalizzati a regolare il procedimento di retrocessione. Assume valore equipollente solo l’inserimento dei beni in un piano di dismissione o la loro alienazione a terzi, incompatibili con il mantenimento della destinazione pubblicistica.
In esito alla verificazione emerge che Roma Capitale ha alienato a terzi tredici unità immobiliari, per un valore di mercato quantificato in euro 13.456.891,90; detratte le indennità di esproprio già percepite e rivalutate (euro 77.335,81), il valore venale residuo è pari a euro 13.379.556,09. La perizia non presenta errori e tiene conto dell’attuale destinazione d’uso. Rigettata la richiesta di liquidare la maggiore somma prospettata dagli appellanti.
Sul punto la Corte applica il combinato tra risarcimento e istituto della retrocessione: poiché la retrocessione impone il pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 48 d.P.R. n. 327/2001, dal risarcimento va detratto tale corrispettivo, onde evitare che il danneggiato consegua più di quanto gli spetterebbe accedendo alla retrocessione. Poiché il valore è calcolato in moneta attuale, non si applica la rivalutazione monetaria sul capitale.
La Corte riconosce poi il danno da mancato godimento degli immobili, da calcolare secondo i canoni locativi di mercato. Per i cespiti inseriti nel piano di dismissione il dies a quo decorre dalla deliberazione consiliare n. 139 del 10 dicembre 2001; per quelli collocati in altre procedure rileva la data in cui si è verificata la possibilità giuridica della retrocessione.
Per le quattro unità ancora in proprietà di Roma Capitale è praticabile la tutela in forma specifica: la Corte condanna alla restituzione previo pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 48 d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento per mancato godimento. In mancanza di dichiarazione di inutilizzabilità, il dies a quo è la pubblicazione della sentenza parziale n. 9327/2024, del 20 novembre 2024. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. il Collegio fissa i criteri e il termine di sei mesi per la proposta di pagamento, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.