Risarcimento da diffida illegittima e concorso colposo del danneggiato (Cons. Stato n. 7338 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità aquiliana della p.a. da provvedimento o atto illegittimo, il risarcimento non consegue automaticamente all’accertamento dell’illegittimità, occorrendo la prova del nesso causale e del pregiudizio al bene della vita secondo la regolarità causale. Le diffide con cui la concessionaria autostradale inibisce la prosecuzione di lavori assentiti dal Comune, seppur prive di efficacia giuridicamente ostativa, possono integrare atto illecito e fondare la pretesa risarcitoria. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e l’art. 1227, secondo comma, cod. civ. non consentono di escludere la responsabilità quando il danneggiato abbia tempestivamente impugnato gli atti e esperito la tutela cautelare. La mancata rituale coltivazione di una censura e l’omessa prosecuzione dei lavori possono invece integrare concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., con riduzione del risarcimento, secondo la presunzione di pari concorso ove non sia determinabile l’entità degli apporti causali.

Il Fatto

Una società immobiliare ottiene dal Comune un permesso di costruire per un complesso residenziale e avvia i lavori. La concessionaria autostradale diffida la società dal proseguire, sostenendo che l’opera ricade nella fascia di rispetto autostradale e che la distanza dal sedime dovrebbe essere di sessanta metri. Seguono ulteriori note e l’ordine di rimessione in pristino. La società sospende e riprende più volte il cantiere, fino a fermarlo definitivamente dopo la reiezione del ricorso di primo grado.

Impugnate le diffide, il TAR respinge il ricorso e il Consiglio di Stato conferma in appello, dichiarando inammissibile la censura sulla fascia di rispetto ma segnalandone in via incidentale la fondatezza. Rilasciato nel 2012 un nuovo permesso per il completamento, non impugnato dalla concessionaria, la società agisce per il risarcimento. Il TAR Toscana respinge la domanda sul presupposto della negligente conduzione del giudizio impugnatorio. La società appella, deducendo la violazione degli art. 1227 cod. civ. e art. 30 cod. proc. amm. e l’omesso accertamento del danno non evitabile.

La Motivazione della Corte

Con sentenza non definitiva la Sezione aveva respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e aveva ritenuto che l’interpretazione del primo giudice configurasse una preclusione talmente rigida da tradursi in denegata giustizia. L’attribuzione al giudice amministrativo della piena cognizione risarcitoria impone di non negare in concreto la tutela. L’art. 1227, secondo comma, cod. civ. non può quindi essere declinato con un rigore tale da creare un diritto speciale della p.a. in materia risarcitoria.

La società aveva tempestivamente impugnato le diffide e formulato istanza cautelare in primo e in secondo grado. La mancata rituale coltivazione di una censura non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità, potendo al più rilevare ai fini della riduzione. La concessionaria, soggetto istituzionalmente preposto al controllo delle fasce di rispetto, non può invocare a propria discolpa la complessità del quadro normativo. Nemmeno l’assenza di un ostacolo giuridico alla prosecuzione dei lavori esclude il nesso eziologico: l’autorevolezza dell’ente e il rischio di demolizione rendono ragionevole l’attesa dell’esito del giudizio.

La Sezione esclude lo scenario peggiore, non essendo provato che la sospensione abbia compromesso la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Ritiene invece che l’appellante, nel circoscrivere la pretesa al solo segmento di danno non evitabile, abbia implicitamente riconosciuto un concorso di colpa. La mancata prosecuzione dei lavori, nonostante le rassicurazioni del Comune sulla validità dei titoli, integra assunzione di un rischio i cui effetti sono imputabili al danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ..

Non essendo determinabile in modo netto l’entità degli apporti causali, il Collegio applica la presunzione di pari concorso di colpa e riduce il risarcimento del cinquanta per cento. Il danno è liquidato secondo gli scenari favorevole e intermedio individuati dal verificatore, detratte le spese di spostamento del cantiere, con esclusione della voce ulteriore non comprovata nel nesso causale. Sulla somma così ottenuta spettano rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal fatto lesivo e interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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