Donazione non perfezionata e detenzione del mancato donatario (Cass. civ. Sez. 2 n. 21697 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di accettazione della donazione inter absentes, ai sensi dell’art. 782, secondo comma, c.c., costituisce elemento costitutivo del negozio e non ammette equipollenti: prima della notifica non si produce alcun effetto traslativo, né rileva una presunta conoscenza dell’accettazione da parte del donante. Il “mancato donatario” che ha la materiale disponibilità del bene è mero detentore e non può compiere atti di possesso utili all’usucapione. La ricognizione di debito, pur determinando un’astrazione meramente processuale della causa debendi, perde efficacia probatoria quando emerge che il rapporto fondamentale non è mai sorto, come nel caso in cui le spese siano state sostenute da un terzo o il credito sia azionabile solo verso l’Erario.
Il Fatto
Un ente religioso conveniva in giudizio un privato, chiedendo il rigetto della domanda di rilascio di un appartamento proposta da quest’ultimo, asseritamente proprietario esclusivo in qualità di erede del donante originario. L’immobile era stato oggetto di una donazione della nuda proprietà all’ente, con riserva di usufrutto a favore del donante, risalente al 1982. L’ente assumeva di aver valido titolo e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’acquisto per usucapione.
La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo la cassazione della prima sentenza, accoglieva la domanda di rilascio. Il giudice di legittimità aveva già stabilito che la donazione non si era perfezionata per mancata notifica dell’accettazione, requisito senza equipollenti, e che il rapporto con il bene era di detenzione. L’ente ricorreva per cassazione avverso la decisione di rinvio, deducendo la violazione dell’art. 799 c.c. in relazione all’esecuzione volontaria della donazione nulla, nonché errori in punto di prova del credito restitutorio e di ricognizione di debito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di jus postulandi. Ha confermato il principio per cui la procura speciale non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che sia congiunta al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché non incide sulla ratio decidendi fondamentale: la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto vincolante espresso nella sentenza di annullamento, secondo cui la notifica dell’accettazione è elemento costitutivo del negozio. Tale rilievo è decisivo e autonomo rispetto alla questione della validità della donazione e dell’eventuale esecuzione volontaria, sicché ogni censura sull’applicabilità dell’art. 799 c.c. risulta priva di rilevanza.
Quanto al secondo motivo, relativo alla restituzione di una somma asseritamente mutuata, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare un riesame delle emergenze istruttorie e un diverso apprezzamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità salvo i limiti del vizio di motivazione. Anche la doglianza sulla mancata ammissione di prove testimoniali non integra una violazione del diritto alla prova, non rientrando nei casi di erronea affermazione di preclusioni o di inammissibilità del mezzo per motivi estranei alla rilevanza.
Il terzo motivo, concernente l’esistenza di un debito del controricorrente, è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che la ricognizione di debito, avente efficacia confermativa di un rapporto fondamentale preesistente, non può spiegare effetti quando tale rapporto non è mai sorto: le spese straordinarie erano state sostenute da un terzo conduttore, le imposte erano ripetibili solo dall’Erario e per altre spese mancava uno specifico motivo d’appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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