Indennità ex art 167 d lgs 42/2004 e poteri del Comune sull’abuso (TAR Lazio n. 252 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che la proprietà di un’area sia oggetto di contestazione tra Comuni non incide sull’esercizio dei poteri di regolazione del territorio e di repressione degli abusi edilizi, che spettano all’ente nel cui territorio ricade l’immobile. L’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 è dovuta anche per abusi risalenti nel tempo, in quanto l’illecito ha natura permanente e la sanzione è regolata dalla legge vigente al momento della sua applicazione, secondo il principio tempus regit actum. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento quando, alla luce degli elementi addotti, il destinatario non avrebbe potuto conseguire alcun diverso contenuto. La mancanza della perizia di stima non rende illegittimo l’atto se la determinazione si fonda su criteri predeterminati in atti non impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune di Sabaudia gli ingiungeva il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004 per abusi realizzati in zona vincolata, quantificata in € 23.669,54. Gli abusi consistevano in un fabbricato ad uso abitativo, una piscina, un ripostiglio e una tettoia.
Il ricorrente articolava tre motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento e assenza della perizia di stima; errore nel calcolo dell’indennità, per essersi trascurata una licenza edilizia risalente al 1974 e per l’applicazione degli importi attuali a un manufatto di epoca anteriore; difetto di competenza del Comune resistente, in ragione del contenzioso con il Comune di San Felice Circeo sulla titolarità delle aree.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il terzo motivo, che investe la competenza dell’Amministrazione. Il motivo è infondato. La Corte di Cassazione richiamata ha affermato che la creazione di un Comune su parte del territorio altrui determina una successione a titolo particolare, con la conseguenza che, mentre si realizza la successione nei beni demaniali, per i beni patrimoniali il mutamento di titolarità si verifica solo in forza della sistemazione patrimoniale demandata all’autorità prefettizia.
Tale rilievo, osserva il TAR, attiene alla proprietà dei beni ed è logicamente distinto dall’esercizio dei poteri di controllo sull’uso del territorio. In assenza di diversa previsione, spetta al Comune nel cui territorio ricade l’immobile la gestione amministrativa della regolazione del territorio e l’attività di repressione degli abusi edilizi. L’affrancazione del canone enfiteutico da parte dell’altro Comune non contraddice tale soluzione, poiché attiene alla gestione proprietaria e al rapporto con l’enfiteuta.
Il primo motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità del provvedimento quando il ricorrente non avrebbe potuto apportare alcuna utilità a un diverso contenuto. La mancanza della perizia di stima non è parimenti invalidante, avendo l’atto determinato la sanzione sulla scorta dei criteri del decreto ministeriale 26.9.1997 e della delibera di Giunta comunale, atti non impugnati. La erronea indicazione del termine di pagamento costituisce mera irregolarità.
Il secondo motivo è infondato. Il Comune ha stimato l’indennità in ragione della localizzazione, della destinazione e della tipologia dell’abuso, applicando i coefficienti sulla rendita catastale rivalutata: zona C del P.R.G., destinazione non abitativa principale, assenza di titolo edilizio. Tali circostanze risultano incontestate, e l’istanza di condono documenta l’assenza del titolo. Le allegazioni sulla licenza edilizia smarrita non hanno trovato riscontro. Quanto all’eccepita inesistenza di norme al tempo dell’abuso, il Collegio rileva che l’indennità era già prevista dall’art. 164 del d.lgs. 490/1999 e, in precedenza, dall’art. 15 della legge n. 1497/1939, applicandosi la legge vigente al momento, secondo il principio tempus regit actum. La natura permanente dell’illecito giustifica l’assunzione della rendita catastale rivalutata quale base di calcolo. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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