Notifica a mezzo PEC all’INPS tramite indirizzo tratto da IPA: irrilevanza del raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10555 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione telematica eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 è validamente effettuata nei confronti delle pubbliche amministrazioni solo presso il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi individuati dall’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, come emendato dall’art. 45-bis del d.l. n. 90 del 2014. Il richiamo all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è stato reintrodotto solo con l’art. 28 del d.l. n. 76 del 2020; pertanto, la notifica eseguita in epoca anteriore a tale modifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata tratto da detto elenco è nulla. La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. postula la prova, a carico del notificante, che l’atto sia comunque pervenuto all’ufficio dell’ente destinatario competente a riceverlo e a svolgere le proprie difese; tale prova non può desumersi dalla mera trasmissione interna dell’atto da una sede territoriale all’altra “per competenza”, ove risulti incerto il contenuto degli atti trasmessi e l’effettiva riferibilità dell’invio alla controversia. L’inottemperanza all’ordine di rinnovo della notifica emesso dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ. esclude, di per sé, la configurabilità della sanatoria. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994 per asserita violazione del principio di uguaglianza, atteso che il sistema normativo consente comunque la notifica all’ente mediante gli ordinari strumenti.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva domanda giudiziale nei confronti dell’INPS per il riconoscimento di contributi previdenziali maturati in un ampio arco temporale. Il ricorso introduttivo veniva notificato, tramite posta elettronica certificata, a due indirizzi dell’Istituto estratti dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), anziché dal registro di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012. Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo la notifica inidonea e considerando sostanzialmente disposto il rinnovo della stessa, nonostante la mancata dichiarazione di contumacia dell’INPS. La Corte d’Appello confermava la decisione. Il lavoratore ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha scrutinato, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile, valorizzando il criterio di proporzionalità rispetto all’art. 6, par. 1, CEDU: l’onere di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. deve ritenersi assolto quando il ricorrente riporti i passaggi essenziali della sentenza impugnata, come avvenuto nel caso di specie, richiamando Cass. n. 12481 del 2022.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis. All’epoca della notifica (ottobre 2016), l’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, limitava i pubblici elenchi utilizzabili ai soli registri ivi previsti e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia, con esclusione dell’IPA. L’art. 16, comma 13, del d.l. n. 179 del 2012 prevedeva, in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo da parte dell’ente, il ricorso alle modalità ordinarie di notifica ex art. 137 cod. proc. civ. Solo il successivo art. 28 del d.l. n. 76 del 2020 ha reintrodotto la validità della notifica al domicilio digitale indicato nell’IPA, sanando le notifiche effettuate a tale indirizzo. La notifica eseguita dall’odierno ricorrente era, quindi, invalida.
Quanto alla prospettata sanatoria per raggiungimento dello scopo, la Corte ha richiamato Cass. n. 28173 del 2025, che valorizza la capacità della notifica nulla di porre comunque il destinatario nella possibilità di svolgere le proprie difese. Tuttavia, nel caso di specie, tale condizione non è stata dimostrata: la trasmissione interna degli atti dalla direzione di Busto Arsizio a quella di Varese, genericamente definita “per competenza”, non consente di accertare né l’effettivo contenuto degli atti inviati, né la loro riferibilità alla controversia, né la finalità dell’invio. Il ricorrente, inoltre, non aveva ottemperato all’ordine del giudice di primo grado di rinnovare la notifica, confidando proprio nel raggiungimento dello scopo: tale inottemperanza, unita all’incertezza circa l’invio interno, esclude la sanatoria.
Infine, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994 per asserita violazione del principio di uguaglianza, rilevando che il sistema normativo consente comunque la notifica all’Istituto con gli ordinari strumenti. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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