Indennità fine rapporto ANAC solo dal 2020 senza retroattività nel rapporto privatistico (TAR Lazio n. 16868 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime dell’indennità di fine rapporto introdotto dall’ANAC con delibera del 30 ottobre 2019 e disciplinato con delibera n. 87/2020 non opera retroattivamente. La clausola di compatibilità con la disciplina AGCM costituisce canone ermeneutico e limite all’introduzione di regole incompatibili con le specificità dell’Autorità. Ai fini dell’IFR la locuzione «durata del rapporto di lavoro» va riferita al solo rapporto in regime di diritto pubblico, conseguente alla riforma di cui all’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, con esclusione del periodo privatistico. Il principio di non frazionabilità del trattamento di fine servizio ex art. 3 d.p.r. n. 1032/1973 non è invocabile quando il mutamento del regime previdenziale ha interrotto il rapporto con la gestione previdenziale. Il TFS resta ancorato alla base contributiva dell’art. 38 d.p.r. n. 1032/1973 e alle voci ivi tassativamente elencate.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente dell’ANAC, ha impugnato la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio. L’Autorità aveva corrisposto il TFS/TFR maturato fino al 31 dicembre 2019, calcolato sulla retribuzione percepita a quella data e senza rivalutazione, riconoscendo l’IFR solo per il periodo successivo.
La ricorrente ha chiesto, in via principale, l’attribuzione dell’IFR sull’intera anzianità di servizio secondo la disciplina AGCM; in via subordinata, il ricalcolo del TFS parametrato alla retribuzione percepita alla cessazione del rapporto. L’ANAC si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2977/2026 e la successiva continuità espressa dalle pronunce dell’agosto 2026, oltre al precedente TAR Lazio n. 1101/2025. La questione verteva sulla decorrenza del nuovo regime IFR e sul parametro retributivo del TFS.
Sul motivo principale, il Tribunale ha ritenuto ragionevole la scelta dell’Autorità di far decorrere l’IFR dal 1° gennaio 2020. La delibera n. 87/2020 ha recepito la normativa AGCM «per quanto compatibile»: tale clausola funge da criterio interpretativo e da limite, poiché circa metà del personale ANAC proviene da mobilità e possiede anzianità pregresse presso altre amministrazioni.
L’applicazione estensiva proposta dalla ricorrente, oltre a comportare ricadute sulla finanza pubblica, determinerebbe disparità di trattamento e problemi applicativi legati alla maggiorazione prevista dalla disciplina IFR. Il Collegio ha quindi interpretato la «durata del rapporto di lavoro» di cui all’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia, richiamato dalla disciplina AGCM, come riferita al solo rapporto in regime di diritto pubblico, con esclusione del periodo privatistico.
La conclusione è coerente con l’esigenza di contenimento della spesa sottesa all’ultimo periodo dell’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, e con le specificità organizzative dell’Autorità. Quanto al principio di non frazionabilità, il Collegio ha osservato che la condizione di operatività — la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo — non sussiste: l’introduzione dell’IFR, gestita autonomamente dall’Autorità in sostituzione del sistema ex Enpas, ha interrotto il rapporto previdenziale con l’INPS.
Anche la domanda subordinata è stata respinta. Le voci della base contributiva ex artt. 3 e 38 d.p.r. n. 1032/1973 — elencate in modo tassativo — non coincidono con quelle del trattamento economico applicate dal 1° gennaio 2020. Correttamente, dunque, l’ANAC ha erogato il TFS parametrandolo allo stipendio di dicembre 2019, ultimo periodo in cui il trattamento era articolato secondo l’elenco tassativo. Il ricorso è stato respinto con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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