La carta docente va eseguita: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1890 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate a titolo di carta docente è eseguito dal giudice amministrativo quando ricorrono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: titolo divenuto definitivo, rituale notifica e inutile decorso del termine dilatorio. L’omessa esecuzione dell’obbligazione pecuniaria accertata integra inottemperanza e giustifica l’ordine di pagamento entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della serialità della controversia. Il giudice dispone la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei conti ove ravvisi profili di danno erariale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere il riconoscimento economico della carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nella misura complessiva di € 1.000,00.

Il ricorrente ha domandato la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate, oltre interessi legali dalla sentenza ottemperanda fino al saldo e comprensivi della rivalutazione monetaria. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Il Tribunale ha poi accertato il decorso infruttuoso, alla data di proposizione del ricorso, del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione circa l’omessa ottemperanza al giudicato. Ricorrono dunque, anche sotto il profilo del rito, le condizioni per l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Le spese di lite sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, e con refusione del contributo unificato. In ragione dei potenziali profili di danno erariale, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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