L’indennità provvisoria per la proroga del Bingo può essere uniforme (TAR Lazio n. 8755 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice deve considerare che la sentenza non passata in giudicato può essere eseguita solo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm., il quale attribuisce al giudice il potere di determinare le modalità esecutive. In tale sede, è legittima la determinazione provvisoria con cui l’Amministrazione fissa l’indennità per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo in misura uniforme per tutti gli operatori, atteso che la provvisorietà dell’atto giustifica la mancata differenziazione in base ai fatturati, che resta invece criterio necessario per la sola determinazione definitiva dell’indennità. L’indennità provvisoria, infatti, ha funzione transitoria di regolazione del rapporto e non può lasciare il rapporto stesso del tutto privo di oneri, in ossequio al principio dell’onerosità delle concessioni. Il provvedimento provvisorio, in quanto destinato a essere sostituito dalla determinazione definitiva, non viola il vincolo conformativo derivante dalla sentenza ottemperanda, la quale non richiede che anche la regolazione interinale sia differenziata.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente il gioco del Bingo, agiva per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio che, annullando la proroga delle concessioni, aveva imposto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di rideterminarsi, stabilendo un’indennità a carico dei concessionari che tenesse conto, in logica di riequilibrio, dei fatturati conseguiti e dei sacrifici imposti dalla proroga.
A seguito di tale pronuncia, l’Amministrazione adottava una determina con cui fissava, in via provvisoria, la misura del canone in 2.800,00 euro mensili per il periodo 1.1.2025-31.12.2026, in attesa del completamento dell’istruttoria per la determinazione definitiva. La società ricorrente insorgeva avverso tale atto, deducendo che la misura uniforme reintroduceva un’indennità rigida e forfetaria, in contrasto con il vincolo conformativo della sentenza ottemperanda e discriminatoria per gli operatori di minori dimensioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato come la sentenza ottemperanda non avesse autorità di cosa giudicata, non essendo stata ritualmente notificata all’Amministrazione. L’azione, tuttavia, era comunque ammissibile ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’esecuzione delle sentenze non passate in giudicato.
Nel merito, la Corte ha escluso il contrasto tra la determina impugnata e le statuizioni della sentenza ottemperanda. Quest’ultima, infatti, attribuisce all’Amministrazione il potere di rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria, nelle more del completamento dell’istruttoria. La determina impugnata si inserisce proprio in tale quadro, dichiarando espressamente la propria efficacia temporanea e provvisoria, finalizzata a evitare che il rapporto resti privo di regolazione.
La Corte ha quindi affermato che la misura uniforme dell’indennità è coerente con la funzione della regolazione provvisoria: essa è volta a garantire la continuità del rapporto di dare/avere tra le parti, senza che l’Amministrazione sia ancora in possesso degli elementi istruttori per una differenziazione basata sui fatturati. Quest’ultima, come precisato dalla sentenza ottemperanda, costituisce criterio necessario solo per la determinazione definitiva dell’indennità, che sarà sostitutiva di quella provvisoria.
Il Tribunale ha infine osservato che nessuna statuizione della sentenza ottemperanda impone che anche l’indennità provvisoria debba essere differenziata, e che una simile interpretazione risulterebbe incoerente con la funzione stessa dell’istituto, il quale non può lasciare l’esercente del tutto esente dall’onere del canone, in ossequio al principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.