Termini perentori per deposito documenti e nullità sentenza per violazione contraddittorio (C.G.A.R.S. n. 665 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio dei documenti sono perentori. Il deposito tardivo è ammesso in via del tutto eccezionale solo ove sussistano i presupposti dell’art. 54, comma 1, c.p.a., ossia la comprovata difficoltà di produzione nel termine di legge, e non è derogabile neppure su accordo delle parti. La facoltà del giudice di acquisire documenti d’ufficio non può comprimere il contraddittorio: deve essere garantito a tutte le parti un congruo termine per controdedurre sulla documentazione tardivamente depositata. La sentenza che ometta tale garanzia è nulla e la causa va rinviata al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, erede del titolare di una ditta di chiosco bibite esercitata in forza di licenza risalente al 1953, chiedeva al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il risarcimento del danno derivante dall’abbattimento del ponte soprastante il chiosco, comunicato dal Comune nel 2013, che aveva determinato l’interruzione dell’attività.
Nel giudizio di primo grado il Comune si costituiva tardivamente e depositava contestualmente documentazione, senza allegare le ragioni del ritardo né chiedere l’autorizzazione al deposito tardivo. Il ricorrente eccepiva l’inammissibilità della documentazione. Il TAR respingeva l’eccezione, respingeva il ricorso e compensava le spese. L’appellante ha censurato la sentenza per violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di gravame è fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. sono espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale, posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, e cita in tal senso Cons. Stato, sez. IV, n. 8487 del 2024, sez. VII, n. 3236 del 2024 e sez. V, n. 7359 del 2023.
Il deposito tardivo può essere ammesso solo in via eccezionale, ove ricorrano i presupposti dell’art. 54, comma 1, c.p.a.. Nel caso concreto il Comune non ha spiegato le ragioni del ritardo e non ha richiesto l’autorizzazione: la documentazione era dunque inammissibile.
Il C.G.A.R.S. affronta poi il profilo dell’acquisizione d’ufficio. La possibilità riconosciuta al giudice di acquisire documenti non può comportare violazione del contraddittorio: deve comunque essere assicurato alle parti un congruo termine per controdedurre. Dal testo della sentenza impugnata risulta che il TAR, dopo aver acquisito d’ufficio i documenti tardivamente depositati, non ha concesso al ricorrente alcun termine, consumando la lesione del diritto di difesa.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento dei restanti. La sentenza è annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.