Occupazione suolo pubblico e distanze monumenti: documento tecnico attua regolamento consiliare (Cons. Stato n. 2124 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il documento tecnico-operativo adottato dall’organo dirigenziale per disciplinare le occupazioni di suolo pubblico costituisce attuazione del regolamento consiliare e non introduce un’autonoma e ulteriore ipotesi di divieto, quando il regolamento stesso intesti alla struttura gestionale il potere di individuare ambiti urbani nei quali l’occupazione non sia consentita o sia consentita solo a determinate condizioni, ivi comprese le prescrizioni sulle distanze da aree monumentali. La competenza comunale a dettare tali limitazioni a tutela degli edifici religiosi e monumentali non è esclusa dalla competenza statale in materia di beni culturali, poiché il Comune esercita il proprio potere di gestione del suolo pubblico e di governo del territorio, in rapporto di leale collaborazione con le prescrizioni ministeriali. Il provvedimento che decide sulla singola istanza deve però dare conto dei presupposti regolamentari, degli interessi pubblici perseguiti e della concreta determinazione della distanza, non essendo sufficiente il mero richiamo a un generico profilo viabilistico. Il difetto di istruttoria e di motivazione non è sanato dal mancato riscontro del privato alla comunicazione dei motivi ostativi.

Il Fatto

Una società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande chiedeva al Comune di Milano l’occupazione di suolo pubblico per installare strutture amovibili e temporanee nello spazio antistante le vetrine del locale. L’amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, richiamando il documento tecnico-operativo che vieta di progettare occupazioni nello spazio prospiciente gli edifici religiosi e monumentali fino a una distanza di cinquanta metri.

La società impugnava dinanzi al TAR Lombardia il preavviso di diniego, il documento tecnico e il regolamento comunale, proponendo poi motivi aggiunti avverso un report e una nota della Soprintendenza. Il TAR accoglieva il ricorso per incompetenza del dirigente a introdurre quel divieto con un atto di natura tecnica. Il Comune appellava, mentre la società riproponeva i motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni preliminari: l’appello è specifico e non è improcedibile per l’adozione, in pendenza di giudizio, di un provvedimento favorevole alla società, poiché questo costituisce mera ottemperanza alla sentenza impugnata e la sua riforma travolge gli atti dipendenti ai sensi dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 6 del regolamento consiliare intesti all’organo gestionale il potere di individuare ambiti urbani nei quali l’occupazione non sia consentita o sia subordinata a specifiche prescrizioni, tra cui quelle sulle distanze da aree monumentali. Il documento tecnico non aggiunge quindi un’autonoma ipotesi di divieto, ma attua la fonte regolamentare con maggiore dettaglio. La circostanza che l’area non sia ancora formalmente vincolata è irrilevante, perché il regolamento valorizza una pluralità di elementi, non solo il vincolo monumentale.

Il Collegio esclude altresì il dedotto vizio di incompetenza del Comune. L’ente non tutela l’edificio in sé, ma l’occupazione dello spazio antistante, esercitando il potere di gestione del suolo pubblico e le funzioni di governo del territorio, in una prospettiva di leale collaborazione con il Ministero e con l’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004. La tutela del patrimonio culturale partecipa della sussidiarietà e del diritto alla fruizione dei beni culturali.

È invece infondato il motivo secondo cui il documento introdurrebbe un divieto assoluto e immotivato: la distanza di cinquanta metri è configurata come misura massima, non minima, dovendosi determinare in concreto la distanza effettiva oltre i dieci metri. È però fondato il motivo avverso il diniego: l’atto richiama in modo generico il “punto di vista prettamente viabilistico” e applica la distanza come se fosse minima, senza valutare i presupposti regolamentari e gli interessi tutelati. Il mancato riscontro alla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non sana il difetto, perché l’amministrazione deve comunque accertare i presupposti del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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