Informativa antimafia e legami familiari: sufficienza degli indizi e revoca automatica (TAR Campania n. 1034 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma la presenza di una serie di indizi dai quali non sia illogico ritenere la sussistenza di infiltrazioni o di un condizionamento mafioso. Il materiale indiziario va valutato nella sua unitaria complessità: legami familiari, cointeressenze societarie e localizzazione dell’impresa nel territorio di egemonia del clan concorrono a fondare la prognosi. Il giudice amministrativo non compie valutazioni sostitutive di quelle prefettizie, potendo rilevare solo illogicità, carenza istruttoria, inadeguatezza motivazionale o travisamento. Le misure di prevenzione collaborativa possono essere escluse quando il rischio di condizionamento assume connotato stabile e perdurante, non occasionale. L’inerzia del giudice penale della prevenzione non inficia la valenza segnaletica degli indizi, operando su parametri non sovrapponibili. La revoca dell’abilitazione all’autotrasporto è atto vincolato ex art. 5, comma 2, lett. h-bis), d.lgs. n. 395/2000, sanabile ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società di medie dimensioni, attiva nel settore dei trasporti di merci per conto proprio e terzi, impugna l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti istruttori presupposti. Con motivi aggiunti impugna anche il provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, che ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori e l’eliminazione dal Registro Elettronico Nazionale.
La ricorrente contesta che il quadro indiziario si risolva in una motivazione apparente, fondata su meri rapporti familiari e priva di riscontri su una reale ingerenza nella organizzazione aziendale. Deduce inoltre la carenza di attualità degli indizi, la violazione del nuovo sistema duale in tema di misure collaborative e la pretermissione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le censure sul rito procedimentale. Il contraddittorio non ha valore assoluto e inderogabile: la sua omissione richiede uno specifico onere motivazionale, che la Prefettura ha assolto indicando le esigenze di celerità connesse alla necessità di impedire la prosecuzione di un’attività di autotrasporto altamente sensibile alle infiltrazioni, in un contesto di accertata soggiacenza a sodalizi criminali.
Quanto all’opzione per le misure di prevenzione collaborativa, nessun deficit motivazionale è ravvisabile sul piano della continuità del rischio. La giurisprudenza richiamata (T.A.R. Napoli, sez. I, n. 1001/2023) àncora l’agevolazione occasionale alla sporadicità del fattore critico. Nella specie emergono invece legami strutturali e una commistione radicata e non casuale con ambienti della criminalità organizzata, incompatibili con i rimedi di minor rigore.
Nel merito, il Tribunale ricorda che la fattispecie interdittiva risponde a una logica anticipatoria di tutela della sfera contrattualistica pubblica, e che non occorrono atti di concreta intromissione, essendo sufficiente una ipotesi di condizionamento con significative prospettive di realizzazione. Gli indizi vanno letti in prospettiva unificante, in termini di sufficiente verosimiglianza. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti della legittimità, senza sostituzione delle valutazioni prefettizie.
Applicando tali coordinate, il coacervo indiziario appare idoneo: legami di filiazione e convivenza dei soci e dell’amministratrice con esponenti apicali del clan, cointeressenze in altre società gravitanti nell’orbita del sodalizio, localizzazione della sede nella roccaforte storica dello stesso, contatti documentati da fonti intercettive. La natura cautelare dell’informativa esige indizi, non prova (Cons. St., sez. III, n. 5962 del 2014). Irrilevanti, sul piano segnaletico, le decisioni del giudice della prevenzione che hanno respinto sequestro e amministrazione giudiziaria, operando su parametri non sovrapponibili.
Sui motivi aggiunti, la revoca dell’abilitazione è atto vincolato e doveroso al ricorrere dell’informativa interdittiva, secondo un bilanciamento già operato dal legislatore (Corte cost. n. 161/2018). La mancata comunicazione di avvio è quindi sanata ex art. 21 octies l. n. 241/1990. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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