Indebito erariale per indennità militari non dovute e onere della prova (Cons. Stato n. 2076 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La ripetizione delle somme indebitamente erogate dall’Amministrazione riveste carattere di doverosità, trattandosi di risorse destinate a finalità di pubblico interesse, e non richiede una motivazione ulteriore oltre alla dimostrazione dell’indebito. Il provvedimento di recupero è atto dovuto e la buona fede del percipiente rileva solo sulle modalità del recupero, non sulla sua doverosità. Ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta all’Amministrazione provare l’avvenuto pagamento e l’assenza di causa giustificativa; dimostrato l’indebito, incombe sul dipendente la prova contraria delle prestazioni rese. Il verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali è assistito dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 c.c. per i fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, incluso il riscontro documentale.

Il Fatto

All’esito di una verifica interna presso la Guardia di finanza, un militare in servizio presso una sezione operativa navale veniva ritenuto destinatario di molteplici indennità accessorie percepite senza titolo nel quadriennio 2011-2014. La verifica si compendiava in un verbale di constatazione del 1° settembre 2016, che evidenziava la discrasia tra i dati inseriti nei modelli C/8 e le prestazioni effettivamente risultanti dalle scritture ufficiali di servizio.

Con nota del 10 febbraio 2017 il Reparto disponeva il recupero di complessivi euro 8.554,13. Il ricorso gerarchico veniva parzialmente accolto per il solo mese di gennaio 2011. Il militare impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che accoglieva la censura di difetto di motivazione e annullava in parte qua i provvedimenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze interponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice non sono stati riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Essi esulano quindi dal thema decidendum e non possono essere esaminati.

Nel merito, il Consiglio richiama il costante orientamento secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate è atto dovuto e non necessita di specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente chiarire le ragioni dell’assenza di diritto alla somma. La buona fede del percipiente incide solo sulle modalità del recupero. Secondo l’art. 2697 c.c., l’onere probatorio grava sull’Amministrazione, cui spetta dimostrare il pagamento e l’assenza di causa giustificativa.

La Corte ritiene che l’Amministrazione abbia adeguatamente assolto tale onere, dimostrando l’an e il quantum dell’indebito mediante un’istruttoria analitica. Il verbale individua con precisione le scritture ufficiali esaminate e le raffronta con i dati dei modelli C/8 e del sistema informatico, evidenziando le discrasie poste a base del recupero. A fronte di tale rappresentazione, incombeva sull’appellato la prova contraria, non assolta: egli non ha contestato specificamente le singole voci né prodotto documentazione idonea, limitandosi a censurare la metodologia.

Il verbale di constatazione, redatto da pubblici ufficiali, è assistito dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 c.c., estesa all’attestazione della consultazione delle scritture e alla rilevazione delle difformità. Quanto alle espressioni descrittive valorizzate dal TAR come indice di genericità, esse attengono alla parte riepilogativa del documento, con anomalie puntualmente circostanziate nei tabulati allegati.

Convergono ulteriori indici di coerenza: mansioni incompatibili con talune indennità, la funzione meramente riepilogativa della firma sui modelli C/8, l’archiviazione penale per difetto del dolo e non della materialità, la sanzione disciplinare non impugnata. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2700 c.c.

Tutte le 336 sentenze sull'art. 2700 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *