L’informativa antimafia va letta nel suo insieme e non a frammenti (C.G.A.R.S. n. 465 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi posti a base dell’informativa antimafia, così come quelli che sorreggono la revoca dell’iscrizione nelle white list, non vanno letti e interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, sì da ricavarne un quadro complessivo dal quale inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa. Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona fatti penalmente rilevanti né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica e l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, valutando la probabilità che tale evento si realizzi. Ne consegue che solo di fronte a un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio deve arrestarsi. Il sindacato del giudice amministrativo sulla sussistenza ontologica dei fatti resta pieno, ma alla Prefettura va riconosciuto un potere discrezionale nella loro valutazione che, se ragionevolmente e motivatamente esercitato, non è censurabile.
Il Fatto
Una società operante in provincia di Palermo impugna il provvedimento con cui il Prefetto, ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, ha adottato nei suoi confronti un’informativa interdittiva antimafia, con valore di diniego dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella c.d. white list. Il provvedimento rivede un precedente giudizio favorevole e valorizza gli esiti di una rinnovata disamina dei legami personali e professionali tra la legale rappresentante e societaria e soggetti controindicati.
Il TAR Sicilia respinge il ricorso, ritenendo infondati tutti i profili di doglianza. La società soccombente propone appello, ribadendo la violazione dei presupposti dell’informativa, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’illogicità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che l’appellante opera uno “spacchettamento” delle singole emergenze fattuali considerate indizianti dalla Prefettura, chiedendo al giudice di valutarle in modo diametralmente opposto. Il gravame non nega la sostanziale fatticità degli elementi, ma ne offre, per ogni evenienza, una lettura alternativa.
Su questo punto il C.G.A.R.S. richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui gli elementi posti a base dell’informativa antimafia, ed anche della revoca dell’iscrizione nelle white list, non devono essere letti in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2025). Il diritto della prevenzione non reprime condotte illecite, ma scongiura la minaccia di infiltrazione mafiosa; solo di fronte a un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il potere prefettizio deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, n. 8644 del 2023).
Il Collegio esamina quindi le emergenze. Quanto ai rapporti tra la rappresentante e un soggetto controindicato, rileva la compartecipazione societaria e i rapporti commerciali con una società raggiunta da distinta interdittiva non impugnata. Quanto ai rapporti di cointeressenza, valorizza la sede legale stabilita presso un’area artigianale concessa dalla disciolta amministrazione comunale e le partecipazioni in società colpite da provvedimenti interdittivi confermati in sede di appello, connessi alla posizione di un soggetto ritenuto prestanome.
Sull’ultimo elemento, il favore dell’amministrazione comunale, la Corte richiama la sentenza del TAR Lazio n. 6953/2021, che ha confermato il decreto di scioglimento del Consiglio comunale ritenendo attendibile la relazione prefettizia, con particolare riferimento alle irregolarità nella gestione del servizio rifiuti. Il provvedimento prefettizio non è dunque affetto dai vizi dedotti e la sentenza gravata non merita censura; l’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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