Interdittiva antimafia e cessione di ramo d’azienda in elusione del provvedimento (C.G.A.R.S. n. 464 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico di condizionabilità mafiosa può fondarsi sul complesso delle relazioni familiari, societarie e commerciali del soggetto, valutate secondo il criterio del “più probabile che non”. Assume rilievo dirimente la cessione di ramo d’azienda intervenuta a breve distanza dall’adozione, o dalla preannunciata adozione, di un provvedimento interdittivo nei confronti della società cedente: essa integra un indizio grave di elusione degli effetti dell’informazione antimafia. Il diniego di iscrizione alla white list è legittimo quando il provvedimento prefettizio valorizzi in modo puntuale la prosecuzione sostanziale dell’attività della società colpita da interdittiva, la coincidenza dei luoghi di esercizio dell’impresa e la permanenza del personale e dei mezzi della cedente. La motivazione dell’informativa antimafia, sebbene non debba dar conto di ogni singolo elemento, deve rendere percepibile il percorso logico che collega i fatti accertati al giudizio di pericolo.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso al TAR Sicilia per l’annullamento del provvedimento con cui il Prefetto aveva reso l’informativa interdittiva ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, con valore di diniego dell’iscrizione della stessa nella c.d. white list. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi dedotti. La società proponeva quindi appello dinanzi al C.G.A.R.S., riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze.
L’appellante contestava in particolare che il giudizio prognostico fosse stato incentrato sulla presunta prosecuzione dell’attività della società cedente, rilevando che la cessione del ramo d’azienda era antecedente all’interdittiva adottata nei confronti di quest’ultima e che la sua declaratoria di fallimento avrebbe escluso ogni ipotesi di contiguità. Deduceva inoltre l’estraneità dei soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata rispetto alla compagine sociale e agli organi gestori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. Sul piano processuale, i motivi d’appello ripropongono il thema decidendum di primo grado, consentendone il riesame unitario. Nel merito, il percorso argomentativo si articola sui fatti valorizzati dal provvedimento prefettizio, tutti riportati nella sentenza impugnata.
La Corte ritiene che gli elementi fattuali rendano “più probabile che non” che la società appellante sia stata costituita per operare in prosecuzione della cedente, così da evitare gli effetti dell’imminente interdittiva. Il dato temporale è centrale: la cessione del ramo d’azienda è dell’8 agosto 2019, l’interdittiva della cedente del 6 settembre 2019. Ma il Collegio sottolinea un elemento ulteriore: già il 20 giugno 2019 la Prefettura aveva adottato un provvedimento interdittivo nei confronti di altra società riconducibile al medesimo contesto. La vicinanza temporale tra i provvedimenti e le operazioni societarie diventa così indizio di elusione.
Assume valore dirimente l’accertata adozione dell’interdittiva antimafia nei confronti di una società per i rapporti di stretta parentela del suo amministratore con un soggetto condannato per il delitto associativo mafioso e ritenuto prestanome. La Corte valorizza la coincidenza della sede legale con quella di altre società raggiunte da provvedimenti pienamente efficaci, il subentro nella carica di amministratore unico a breve distanza da un’ulteriore interdittiva non impugnata, la permanenza dei dipendenti e dei mezzi della cedente. Tali elementi, nel loro insieme, sostengono la legittimità del diniego.
Quanto alla mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti, il Collegio osserva che la loro efficacia permane anche a seguito del rigetto del ricorso da parte del TAR Sicilia n. 1484/2021, non impugnato, e che il sopravvenuto fallimento non ne Elide gli effetti. Analogo rilievo è svolto in ordine alla sentenza del TAR Lazio n. 6953/2021, che ha confermato lo scioglimento dell’ente locale per infiltrazioni mafiose, richiamando le irregolarità nella gestione del servizio rifiuti e il favore verso imprese contigue alla criminalità organizzata. Il provvedimento impugnato risulta quindi scevro dei vizi dedotti e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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