Divieti di sosta agli autocaravan illegittimi se discriminatori e immotivati (TAR Liguria n. 791 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della circolazione stradale e della sosta, l’art. 185, primo comma, cod. strada parifica gli autocaravan agli altri veicoli, con la sola eccezione delle tariffe di parcheggio maggiorate. Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti comunali che istituiscono divieti di sosta o di fermata riferiti ai soli autocaravan, ovvero riservano stalli alle sole autovetture, quando tale discriminazione non trovi fondamento in un’adeguata istruttoria e in una motivazione che dia conto delle effettive esigenze di circolazione. La regolamentazione della sosta deve fondarsi su presupposti di fatto verificati e su valutazioni tecniche, non su clausole di stile.

Il Fatto

Un’associazione di categoria impugnava, con quattro distinti ricorsi poi riuniti, altrettante ordinanze del Comune di Sestri Levante con cui l’amministrazione aveva disciplinato la circolazione e la sosta in alcune vie e piazze cittadine. Tre provvedimenti istituivano divieti di sosta e/o di fermata riferiti specificamente agli autocaravan; gli altri due riservavano taluni stalli di sosta alle sole autovetture.

La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 185 cod. strada, il difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, inosservanza di direttive ministeriali e sproporzione. Il Comune, regolarmente intimato, restava contumace e non produceva alcun atto.

La Motivazione della Corte

Il collegio disponeva anzitutto la riunione dei quattro ricorsi, connessi soggettivamente e per oggetto, e riconosceva la legittimazione ad agire dell’associazione, desunta dalle previsioni statutarie, dall’assetto organizzativo stabile e dal collegamento con l’interesse collettivo leso, richiamando sul punto TAR Toscana, IV, 29.1.2024, n. 115, TAR Lombardia, III, 12.1.2024, n. 64 e TAR Liguria, II, 13.2.2021, n. 111.

Nel merito, il Tribunale rilevava che i provvedimenti impugnati si limitavano, con motivazione stereotipata e di stile, a disporre i divieti ovvero a riservare gli stalli alle sole autovetture, senza addurre alcuna ragione di natura tecnica attinente alla circolazione nei tratti interessati. Nella contumacia del Comune, che nulla aveva prodotto in violazione dell’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., doveva quindi ritenersi che le determinazioni non fossero state neppure precedute da atti istruttori idonei a illustrare i problemi cui intendevano porre rimedio.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione, operata dall’art. 54 cod. strada, tra autovetture e autocaravan nell’ambito degli autoveicoli, e sulla norma speciale dell’art. 185 cod. strada. Quest’ultima, ai fini della circolazione e dei divieti previsti dagli artt. 6 e 7 cod. strada, assoggetta gli autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli. Il collegio ne trae una parificazione piena, tranne che per le tariffe di parcheggio maggiorate del 50%, spiegata dalla circostanza che l’autocaravan è utilizzato anche per gli spostamenti ordinari e non solo per il campeggio nelle aree attrezzate.

Su questa base, il Tribunale ritiene evidente l’illegittimità di provvedimenti che discriminino arbitrariamente tra autovetture e autocaravan, tanto più in assenza di qualsiasi istruttoria e motivazione. I ricorsi sono pertanto accolti e i provvedimenti annullati, con condanna del Comune al pagamento delle spese liquidate in € 3.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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