Inottemperanza alla demolizione e sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis (C.G.A.R.S. n. 706 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non colpisce la realizzazione dell’abuso edilizio, ma la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, configurando un illecito permanente che inizia con la notificazione dell’ingiunzione e si protrae fino alla scadenza del termine assegnato. Ne consegue che non viola il principio di irretroattività l’applicazione della sanzione quando l’ordine di demolizione e l’accertamento di inottemperanza intervengano dopo l’entrata in vigore della disciplina sanzionatoria. La legge regionale siciliana n. 37 del 1985 opera un rinvio dinamico alla normativa statale in materia di abusivismo edilizio, rendendo automaticamente applicabili in Sicilia le modifiche successive, ivi compresa l’introduzione della sanzione pecuniaria. La disposizione regionale che richiama le sanzioni vigenti al momento della realizzazione dell’abuso concerne la realizzazione dell’abuso, non l’inottemperanza all’ordine di demolizione, trattandosi di fattispecie distinte.
Il Fatto
Un immobile sito nel territorio comunale era stato interessato da un accertamento di abuso edilizio risalente al 1979 e da una successiva istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985. Il procedimento si è articolato in un diniego di sanatoria del 2014, in un’ordinanza di demolizione del 2015 e, infine, in un’ordinanza del 2017 con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria e applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Il proprietario ha impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al TAR Sicilia, che ha respinto il ricorso, dichiarando inammissibile per carenza di interesse la censura avverso l’accertamento di inottemperanza e rigettando nel merito quella relativa alla sanzione. Proposto appello, la parte ha riproposto le censure di primo grado, contestando l’applicazione della normativa statale in luogo di quella regionale e deducendo la irretroattività della sanzione, oltre a una contraddizione motivazionale sulla quantificazione dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui esso ha natura meramente dichiarativa e non produce effetti autonomi nella sfera del destinatario, poiché le conseguenze derivano direttamente dalla legge. Il suo scopo è verificare l’adempimento rispetto al termine assegnato per la rimozione dell’abuso e, in caso di inerzia, determina ope legis l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Il nodo centrale è quindi l’applicazione del principio di irretroattività alla sanzione pecuniaria. La Corte osserva che l’argomentazione dell’appellante non coglie la struttura dell’illecito: la sanzione non colpisce la realizzazione dell’abuso, ma la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, che integra un illecito di natura permanente. Poiché sia l’ordinanza di demolizione sia l’accertamento di inottemperanza sono intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, la condotta omissiva si è verificata interamente sotto la vigenza della nuova disciplina e nessuna violazione del principio di irretroattività può configurarsi.
Quanto all’invocata legge regionale n. 37 del 1985, il Consiglio ritiene che essa operi un rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di abusivismo edilizio, comportando l’automatica applicazione in Sicilia delle modifiche apportate alla normativa statale, inclusa l’introduzione della sanzione pecuniaria. La disposizione regionale richiamata dall’appellante riguarda le sanzioni per la realizzazione dell’abuso, non quelle per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, che costituiscono fattispecie distinte, disciplinate da norme diverse e con presupposti applicativi differenti.
La censura sulla contraddizione tra la quantificazione dell’abuso e l’importo della sanzione è superata dall’esame del regolamento comunale: per gli abusi realizzati entro la fascia di 150 metri dalla battigia le sanzioni sono raddoppiate, in considerazione della rilevanza ambientale e paesaggistica di tali aree, e l’abuso è stato realizzato proprio in tale fascia di rispetto, come indicato nell’ordinanza impugnata. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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