Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 30 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo giudiziale esecutivo rimasto inadempiuto e decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza. L’assenza di effettive ragioni di diritto contrarie alla pretesa preclude ogni ulteriore dilazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina commissario ad acta il dirigente competente per il personale e il bilancio, con facoltà di adottare ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti.

Il Fatto

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 3/2024 pubblicata il 05.01.2024, aveva dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico della carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando l’Amministrazione all’erogazione della prestazione. Il titolo è stato ritualmente notificato e la cancelleria ha attestato il passaggio in giudicato in data 30 ottobre 2024.

Il ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce, richiamando le difficoltà organizzative legate al numero elevato di contenziosi e deducendo di aver corrisposto le spese del giudizio civile. All’udienza camerale del 9 gennaio 2025 la causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso, verificando il rispetto del termine dilatorio. Dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e, una volta decorso il termine di legge, l’Amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Le difficoltà organizzative addotte a giustificazione dell’inerzia non assurgono a motivo legittimo di esonero dall’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo che vi abbia già provveduto nelle more, e assegna il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi perché l’adempimento avvenga nel termine, fornendo collaborazione alle articolazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza dopo la scadenza del termine e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, liquidato in euro 600,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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