Credito da anticipazione di cassa della Regione nella massa passiva del dissesto (C.G.A.R.S. n. 7 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale apre una procedura di gestione separata della massa passiva affidata all’Organismo straordinario di liquidazione, cui vanno attratti tutti i debiti correlati a fatti e atti di gestione anteriori alla dichiarazione, pur se accertati successivamente. Anche il credito della Regione per la ripetizione di anticipazioni di cassa rientra in tale massa, in mancanza di una disposizione che lo escluda espressamente. La ritenuta operata dalla Regione sulle erogazioni trimestrali dovute al Comune costituisce compensazione non consentita, perché elude il concorso dei creditori e crea una causa di prelazione non prevista dalla legge. La compensazione, ammessa eccezionalmente nel fallimento, non trova analoga previsione nell’art. 248 d.lgs. n. 267/2000 e non è desumibile per analogia da norme eccezionali.

Il Fatto

Il Comune di Randazzo impugnava il decreto assessoriale con cui la Regione aveva liquidato i trasferimenti di parte corrente per il terzo trimestre 2019 e, nel contempo, aveva ridotto la somma spettante mediante trattenute a recupero di crediti regionali. Il Comune contestava sia il deficit di leale collaborazione, sia l’impossibilità di operare il recupero per crediti maturati per fatti di gestione anteriori al 31 dicembre 2018, rientranti nella competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione insediato dopo la dichiarazione di dissesto.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 576/2021, accoglieva il ricorso. La Regione appellava, sostenendo la legittimità delle trattenute e, in particolare, l’estraneità alla massa passiva delle rate di anticipazione non ancora scadute alla data del dissesto.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. individua la questione dirimente nell’inclusione o meno dei ratei dell’anticipazione nella procedura gestita dall’Organismo straordinario di liquidazione. La dichiarazione di dissesto apre una procedura disciplinata dagli artt. 244 e ss. d.lgs. n. 267/2000, incentrata su una massa separata affidata a un organo distinto dagli organi istituzionali dell’ente.

Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 1/2022, il Collegio ribadisce che tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio vanno attratte alla gestione straordinaria, senza distinzione tra crediti pubblici e privati, salvo espressa esclusione legislativa. Nel caso concreto manca una norma regionale che sottragga il credito da anticipazione alla massa passiva.

La ritenuta sulle erogazioni costituisce, per il Collegio, un’espediente per realizzare una compensazione e così una causa di prelazione illegittima. Il dissesto ha fisionomia analoga al fallimento, come conferma il divieto di azioni esecutive dell’art. 248, comma 2. Tuttavia l’art. 56 l.fall. ammette la compensazione in via eccezionale, mentre analoga previsione non si rinviene nella disciplina del dissesto: l’applicazione analogica di norme eccezionali è esclusa dal divieto dell’art. 14 disp. prel. c.c..

Quanto al profilo temporale, il Collegio richiama l’art. 252, comma 4 e l’integrazione dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, oltre alla Adunanza Plenaria n. 15/2020: rientrano nella competenza dell’OSL anche le obbligazioni sorte in seguito, se conseguenza diretta di atti e fatti di gestione pregressi. I ratei futuri non sono crediti autonomi, ma derivano dalla rateizzazione di un unico debito.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della disciplina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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