Termine di impugnazione del titolo edilizio e onere di prova del terzo (C.G.A.R.S. n. 347 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo, cui l’atto non è notificato, decorre dalla percezione materiale della trasformazione edilizia e della portata lesiva dell’intervento, il cui onere di prova grava su chi eccepisce la tardività. La prova della conoscenza anticipata può essere fornita anche per presunzioni, tra cui l’esposizione del cartello di cantiere, i sopralluoghi in contraddittorio e il grado di avanzamento dei lavori. È irricevibile il ricorso proposto oltre il termine decorrente dall’inizio dei lavori, quando si contesti l’an dell’edificazione. La mancata e tempestiva impugnazione dell’atto presupposto, dichiarato immediatamente esecutivo, determina l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti avverso gli atti consequenziali per difetto di interesse, non essendo configurabile la caducazione derivata degli stessi.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile in zona A centro storico avviava una procedura per il recupero funzionale del fabbricato. Il Comune approvava la classificazione dell’immobile come “edilizia di base parzialmente qualificata” ai sensi della l. reg. Sicilia n. 13/2015 e rilasciava il permesso di costruire. I vicini proponevano ricorso davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, dolendosi della legittimità della classificazione e del titolo edilizio, oltre che della disciplina dello smaltimento dei reflui e del carico urbanistico.
Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo illegittima la procedura di approvazione dello studio di dettaglio stralcio in assenza della trasmissione della delibera al Dipartimento regionale per i controlli, e riteneva l’invalidità riverberata sul permesso di costruire. Avverso la sentenza proponeva appello il titolare del permesso, deducendo l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’erroneità nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo, rilevando che esso era stato proposto dai vicini oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc. amm.. La questione concerne la decorrenza del termine nei confronti del terzo, cui il titolo non è notificato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm..
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Corte ribadisce che la piena conoscenza richiede non l’integrale cognizione dell’atto, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività. Quando si contesti l’an dell’edificazione, il termine decorre dall’inizio dei lavori; quando si contesti il quomodo, dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori che renda apprezzabile la reale portata dell’intervento.
La prova della conoscenza anticipata, precisa il Collegio, può essere data anche per presunzioni, quale l’esposizione del cartello di cantiere. Nel caso concreto, i vicini stessi avevano ammesso nel ricorso introduttivo di aver percepito “a vista” che i lavori erano in fase avanzata e non conformi. L’esposizione del cartello, i sopralluoghi in contraddittorio e la celere demolizione del fabbricato dimostrano la piena contezza dell’intervento. Il ricorso introduttivo è pertanto tardivo.
Quanto alla delibera consiliare di classificazione, la Corte dissente dal primo giudice: essa non è mero atto di approvazione tecnica, contenendo la dichiarazione di immediata esecutività. La nota dell’Assessorato non ha annullato la delibera, ma solo avviato la procedura di controllo ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 380/2001. L’irricevibilità dell’impugnazione della delibera, non gravata nel termine decorrente dalla pubblicazione all’albo pretorio, rende inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di interesse alla caducazione degli atti consequenziali.
Infondato è invece il motivo sulla legittimazione ad agire, avendo i ricorrenti lamentato l’incisione sulla veduta e i profili igienico-sanitari. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2020 in tema di interpretazione adeguatrice della disciplina regionale sugli studi di dettaglio stralcio. L’appello è dunque accolto e la sentenza riformata, con dichiarazione di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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