Esigenze di celerità e misura cautelare sopravvenuta legittimano l’interdittiva antimafia senza contraddittorio (Cons. Stato n. 6108 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le particolari esigenze di celerità che, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, consentono di omettere la comunicazione di avvio del procedimento interdittivo antimafia possono essere integrate dalla sopravvenienza di una misura cautelare penale a carico dell’amministratore unico della società, indagato per affiliazione mafiosa. Tale sopravvenienza rende impellente l’estromissione dell’impresa dal circuito dell’economia legale e sterilizza il rilievo del tempo intercorso tra la richiesta della comunicazione antimafia e l’adozione dell’interdittiva. La legittimità dell’atto si valuta sul quadro indiziario esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio del tempus regit actum: gli sviluppi successivi dell’indagine penale e gli esiti del controllo giudiziario non incidono sul sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Prefetto ha adottato nei confronti di una società una informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, senza procedere alla comunicazione di avvio del procedimento. La società ha impugnato l’atto, insieme alle direttive ministeriali sul contraddittorio, dolendosi della violazione dell’art. 92, comma 2-bis, e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, oltre che per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Il TAR Lazio, con sentenza breve, ha accolto il ricorso, escludendo le dedotte esigenze di celerità e valorizzando il tempo trascorso tra richiesta e adozione dell’interdittiva nonché l’estromissione del socio dalla compagine societaria. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno appellato la pronuncia, sostenendo che l’urgenza era sopravvenuta con l’esecuzione della misura custodiale a carico dell’amministratore unico. Nelle more è intervenuto un provvedimento prefettizio di conferma e un decreto di ammissione al controllo giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello procedibile e fondato. L’interesse dell’Amministrazione alla definizione del giudizio non è venuto meno per effetto del successivo provvedimento di conferma dell’interdittiva, posto che tra i due atti sussiste una relazione di consequenzialità.
Nel merito, la Sezione ravvisa la piena prova delle esigenze di celerità: appena cinque giorni prima dell’adozione dell’interdittiva era stata eseguita la misura custodiale nei confronti dell’amministratore unico, indagato per affiliazione a un gruppo ‘ndranghetistico. Tale circostanza ha reso impellente l’estromissione dell’impresa dall’economia legale. La sopravvenienza ha sterilizzato il tempo intercorso tra la richiesta della comunicazione antimafia e il provvedimento, poiché l’urgenza va valutata con riguardo al momento dell’insorgenza dei nuovi fatti sintomatici, rivelatori di un quadro indiziario fino a quel momento in parte inedito. La Sezione richiama, su fattispecie comparabili, la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, n. 5099/2024).
L’urgenza non era controbilanciata dalle circostanze invocate dall’appellata: sia l’estromissione del socio sia la richiesta di accesso al controllo giudiziario sono successive all’adozione dell’atto prefettizio, e quindi non potevano essere considerate dalla Prefettura. Il sindacato di legittimità si ancora, per il principio del tempus regit actum, agli atti esistenti al momento dell’adozione dell’informativa: risultano perciò irrilevanti gli sviluppi successivi dell’indagine penale e gli esiti del controllo giudiziario.
I fatti considerati dalla Prefettura delineavano un quadro di gravissima consistenza indiziaria, con rischio infiltrativo veicolato da un primario esponente della società. La stessa valutazione è stata condivisa dal giudice della prevenzione penale, che ha riconosciuto la pregnanza degli indizi pur ritenendoli non di ostacolo a un possibile risanamento dell’impresa. L’atto impugnato è pertanto esente dai rilievi di illegittimità. In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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