Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 325 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando i provvedimenti giurisdizionali siano divenuti esecutivi e non sia provato l’integrale pagamento delle somme dovute. Ne consegue l’ordine di adempimento entro un termine perentorio, con condanna al pagamento degli importi portati dai titoli, degli accessori di legge e degli oneri correlati. Per il caso di perdurante inerzia il Collegio nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore e provvede all’esecuzione, determinando definitivamente il dovuto e adottando gli atti necessari, anche di bilancio. Il giudice fissa inoltre la penalità di mora per ogni ulteriore ritardo o inosservanza, fino alla completa soddisfazione dell’interesse creditorio.
Il Fatto
La banca ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui il Giudice ordinario ha condannato il Comune al pagamento di euro 615.883,73, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura ingiuntiva. Il Comune aveva proposto opposizione, definita con sentenza che ha rigettato l’impugnazione e confermato il decreto, liquidando in favore dell’istituto le spese legali.
La banca ha quindi chiesto l’ottemperanza di entrambi i provvedimenti. L’amministrazione intimata non si è costituita e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.: i provvedimenti posti a fondamento della domanda sono stati dichiarati esecutivi e non opposti nei termini. La fattispecie di ottemperanza risulta dunque integrata.
Nel giudizio non è emersa alcuna prova, da parte del Comune nemmeno costituito, dell’avvenuto integrale pagamento. Da ciò deriva l’obbligo di pagamento in capo all’amministrazione debitrice, entro un termine di sessanta giorni, delle somme indicate nei titoli, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti. Il Collegio ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 segg. c.c. e della disciplina del d.lgs. 231/2002. Sono dovuti gli ulteriori accessori maturati, nonché gli oneri di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Prefetto, o un funzionario delegato. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando in via definitiva l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Espletate le operazioni, trasmette alla Sezione una dettagliata relazione.
Il compenso eventuale del commissario, posto a carico del Comune debitrice, sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, una volta eseguito e dimostrato il concreto pagamento dell’intera somma. Su richiesta di parte, il Collegio ha fissato la penalità di mora, per tutto il periodo dell’ulteriore inadempimento e fino alla completa soddisfazione dell’interesse creditorio, in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.