Interdittiva antimafia e controllo del giudice sulle misure collaborative (Cons. Stato n. 4452 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia è misura preventiva che prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e può fondarsi su elementi sintomatici e indiziari, anche non penalmente rilevanti o già oggetto di giudizio penale conclusosi con esito favorevole, dai quali emerga il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività d’impresa. Quando il ricorrente lamenti la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice amministrativo non può esimersi dal controllo di ragionevolezza sulla valutazione di occasionalità delle infiltrazioni; il giudizio sull’occasionalità spetta in primo luogo all’Amministrazione, ma ove i tentativi di infiltrazione siano riconducibili a agevolazione occasionale è illegittimo il provvedimento che adotti l’informazione antimafia, imponendo la legge le misure collaborative secondo una logica gradualistica. Il rischio di condizionamento desunto dai rapporti familiari del socio di maggioranza presenta connotati di stabilità e non è riconducibile a agevolazione occasionale.
Il Fatto
La società appellante esercita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali già utilizzati da altra società, riconducibile al medesimo contesto familiare. La Prefettura di Latina, all’esito di verifiche e su proposta del Comando provinciale Carabinieri, ha adottato nei suoi confronti un’interdittiva antimafia ai sensi degli art. 84 e 91 d.lgs. n. 159 del 2011, desumendo la contiguità tra il socio di maggioranza e un clan camorristico da controlli di polizia, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, plurime interdittive emesse verso società facenti capo alla stessa famiglia e dall’ammissione di pregresse vicinanze.
Il Comune ha quindi dichiarato l’inefficacia della SCIA e la decadenza degli effetti abilitativi, ordinando la chiusura dell’attività. Il TAR Lazio, sede di Latina, con sentenza n. 416/2024 ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’insufficienza degli indizi e l’omessa pronuncia sulla mancata ammissione alle misure collaborative per agevolazione occasionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo richiama la natura dell’interdittiva antimafia quale misura di anticipazione della soglia di difesa sociale: essa non richiede accertamenti penali definitivi sulla contiguità dell’impresa con organizzazioni malavitose e può sorretta da elementi sintomatici e indiziari (Cons. Stato, Sez. III, n. 6679 del 2024). Irrilevante è la mancanza di condanne, perché gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito assolutorio (Cons. Stato, Sez. III, n. 3265 del 2024).
Nel caso concreto la valutazione dell’Amministrazione non è apparsa irragionevole, Resultando corroborata dai numerosi provvedimenti interdittivi verso società riconducibili alla famiglia del socio. Il Collegio esclude che l’archiviazione del procedimento penale e il rigetto delle misure di prevenzione dimostrino il superamento degli indizi: l’archiviazione non chiarisce il ruolo del soggetto e diverse ipotesi sono cadute per prescrizione, mentre il provvedimento del Tribunale di Roma si è limitato a escludere la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
Quanto alla incidenza del socio sugli affari della società, il Collegio condivide le considerazioni del primo giudice sul contributo finanziario all’avvio dell’attività, non smentito da prova contraria, e sul quadro di cointeressenze e turnazione negli incarichi amministrativi desunto dalle altre informative.
Sul secondo motivo il Collegio rileva l’errore del TAR. Quando è impugnata un’interdittiva e si lamenti la violazione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice non deve ammettere direttamente il ricorrente alle misure collaborative, ma ove i tentativi di infiltrazione siano riconducibili a agevolazione occasionale il provvedimento interdittivo è illegittimo, perché la legge impone le misure collaborative secondo una logica gradualistica. Il giudizio sull’occasionalità spetta in primo luogo all’Amministrazione, ma il giudice amministrativo non può esimersi dal controllo di ragionevolezza.
Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato: poiché il rischio è desunto dai rapporti familiari del socio di maggioranza, non è irragionevole ritenere che presenti i connotati della stabilità e non sia riconducibile a agevolazione occasionale (Cons. Stato, Sez. III, n. 5099 del 2024). L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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