Revocazione per errore di fatto solo su percezione dell’atto, non su valutazione (Cons. Stato n. 4458 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge. L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella falsa percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o un’eccezione. Non integra il vizio revocatorio la circostanza che il giudice non si sia pronunciato su tutte le argomentazioni di parte, né una contestazione sull’attività valutativa del giudice. L’errore di fatto deve essere determinante e cadere su un punto non espressamente controverso. È pertanto inammissibile la revocazione che solleciti la rivalutazione del thema probandum e decidendum.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza del Comune di Bari che accertava una lottizzazione abusiva realizzata sull’area di loro proprietà e ingiungeva la demolizione. Il TAR Puglia, sez. III, n. 1139 del 2016 aveva respinto il ricorso e condannato alle spese. L’appello era stato respinto dal Cons. Stato, sez. VI, n. 1051 del 03.01.2023, che aveva disatteso i tre motivi, affermando la natura di illecito permanente e insanabile della lottizzazione e la cumulabilità tra sanzione demolitoria e pecuniaria.
Gli interessati hanno proposto revocazione ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il proprio fabbricato, insistente su una particella diversa da quelle oggetto della lottizzazione accertata dal Comune, sarebbe stato estraneo all’intervento, con conseguente decisione su un falso presupposto di fatto. Il Comune si è costituito eccependo inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della revocazione come impugnazione limitata e a critica vincolata. Il procedimento si articola in due fasi: quella rescindente, necessaria, e quella rescissoria, eventuale. La sussistenza dei requisiti di proposizione costituisce un presupposto dell’azione, da esaminarsi d’ufficio; in difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Quanto all’errore di fatto, il Collegio richiama la nozione consolidata: errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o un’eccezione. Non basta che il giudice non abbia esaminato tutte le argomentazioni di parte. Le argomentazioni giuridiche non sono “fatti”: un errore su di esse sarebbe di giudizio, non percettivo, e investirebbe l’attività valutativa del giudice.
L’errore di fatto deve inoltre essere determinante secondo un nesso logico-giuridico, non storico: la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano della logica e del diritto. Esso deve cadere su un punto non espressamente controverso e non coinvolgere la valutazione circa situazioni processuali esattamente percepite.
Nel caso concreto la doglianza cade su un aspetto — la riconduzione del manufatto dei ricorrenti nell’ambito della lottizzazione abusiva — che ha costituito un punto espressamente controverso del giudizio, risolto dalla sentenza n. 1051/2023 nel senso che gli appellanti non erano in grado di dimostrare l’estraneità dell’immobile all’intervento di trasformazione urbanistica. La domanda sollecita quindi una rivalutazione del thema probandum e decidendum, preclusa in sede revocatoria. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza. Il Collegio rileva inoltre che l’inaccoglibilità si fonda su ragioni manifeste, integrando i presupposti dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm.: da qui la condanna al pagamento di una somma di € 2.000,00 per ciascun ricorrente, con gli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, legge n. 89/2001.
Nota della Redazione
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