Decadenza dall’impiego per assenza: necessaria la volontà di abbandonare il servizio (TAR Sicilia n. 3059 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’impiego prevista dall’art. 127, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 3/1957 non si esaurisce nell’accertamento oggettivo dell’assenza dal servizio protratta oltre quindici giorni e non giustificata. Il provvedimento ha natura dichiarativa e vincolata, ma presuppone comunque l’elemento soggettivo della volontà del dipendente di non riassumere servizio e di abbandonare il posto di lavoro. Grava sull’Amministrazione l’onere di verificare in concreto, valutate tutte le circostanze, se l’assenza esprima tale incompatibilità con la prosecuzione del rapporto. Ove dal comportamento del dipendente non emerga con certezza l’intenzione di sottrarsi ai doveri d’ufficio, la decadenza è illegittima. L’illegittimità dell’atto fa presumere la colpa dell’Amministrazione, salva prova di valide ragioni esterne.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nei Vigili del Fuoco nel 2011, è destinatario di un decreto ministeriale che ne dispone la decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lett. c), del d.P.R. n. 3/1957, con decorrenza dal 20 agosto 2021. L’Amministrazione contesta l’assenza dal servizio per malattia senza ripresa del servizio né produzione di certificazione giustificativa, il mancato riscontro alla diffida del 15 marzo 2022, restituita al mittente per compiuta giacenza, e l’assenza di memorie dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
Il dipendente impugna l’atto deducendo la violazione della norma sulla decadenza e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, oltre alla lesione del diritto di partecipazione procedimentale. Dopo il periodo di malattia, aveva inoltrato con cadenza mensile istanze di aspettativa non retribuita, mai esitate dal Comando, fino a luglio 2022. Chiede quindi l’annullamento e il risarcimento del danno per la mancata percezione dello stipendio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione relativa al perfezionamento delle notifiche degli atti prodromici, poiché l’illegittimità del provvedimento emerge già sul piano sostanziale, in accoglimento del primo e assorbente motivo.
Il Tribunale conosce e condivide gli assunti che qualificano la decadenza dall’impiego come determinazione vincolata e di natura dichiarativa, non disciplinare, richiamando Cass. Sez. Lavoro n. 15125/2021. Osserva tuttavia che gli stessi precedenti invocati dall’Avvocatura collegano la validità dell’atto non alla sola assenza prolungata, ma anche alla sussistenza dell’elemento soggettivo della volontà di non riassumere servizio.
Richiamando TAR Lazio, Roma, n. 222/2021, in termini Cons. Stato n. 496/2019, n. 3859/2013 e n. 2157/2020, la sentenza ribadisce che il mero decorso del termine di legge estingue il rapporto solo se espressivo dell’inequivoca volontà di sottrarsi ai doveri d’ufficio. L’Amministrazione deve perciò verificare in concreto se l’assenza manifesti tale incompatibilità, soprattutto quando permangano dubbi sull’effettiva intenzione di abbandonare il posto.
Nel caso di specie la regola è violata: il ricorrente ha qualificato il primo periodo di assenza come malattia e ha poi chiesto mensilmente l’aspettativa non retribuita, senza riscontro. Da tali atti emerge la volontà di assentarsi temporaneamente, non di abbandonare il servizio. L’Amministrazione si è limitata ad accertare la mancata giustificazione documentale, avviando la decadenza senza uno stato di incertezza sulla volontà di riprendere servizio.
Sull’istanza risarcitoria, il Collegio applica l’art. 2043 cod. civ.: l’illegittimità dell’azione amministrativa fa presumere la colpa, senza che l’Amministrazione abbia addotto valide ragioni esterne. Il danno patrimoniale è liquidato equitativamente nella retribuzione tabellare non goduta dal 01.08.2022 fino alla riammissione, con decurtazione del 50%, oltre interessi legali e rivalutazione. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto e condanna al risarcimento.
Nota della Redazione
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