Interdittiva antimafia preventiva e autonomia dal giudizio penale assolutorio (Cons. Stato n. 8767 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura interdittiva antimafia appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione mafiosa, essendo sufficiente la sussistenza di elementi sintomatici e indiziari dai quali, secondo un giudizio prognostico discrezionale e induttivo, ricavare il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nell’attività d’impresa. Tali elementi vanno valutati in modo unitario e non parcellizzato, secondo la regola del più probabile che non, purché l’inferenza logica sia metodologicamente rigorosa. La valutazione prefettizia conserva autonomia rispetto all’esito del giudizio penale: l’insussistenza del fatto penalmente rilevante non equivale all’insussistenza dell’indizio preventivo, e spetta all’interessato indicare i profili per cui una sopravvenuta assoluzione vanifichi la valenza sintomatica dei fatti contestati. La legittimità del provvedimento si apprezza secondo il principio tempus regit actum.

Il Fatto

Il Prefetto di Napoli ha adottato un provvedimento interdittivo nei confronti di una società operante nel settore sanitario, ravvisando tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il pericolo di condizionamento era desunto dal coinvolgimento del socio e di suoi congiunti in un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia, culminata in un’ordinanza custodiale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., e da ulteriori rapporti parentali e imprenditoriali con soggetti contigui a un clan camorristico.

La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Campania, che con la sentenza n. 647/2024 ha respinto le censure sul punto, dichiarando improcedibili quelle relative agli atti conseguenti, essendo intervenuta la cessione del ramo d’azienda. La società ha proposto appello, deducendo l’inidoneità degli indizi, la risalutezza degli stessi e l’assoluzione intervenuta in sede penale per i congiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura preventiva della misura: richiedere l’effettività e l’attualità dell’ingerenza criminale snaturerebbe l’istituto, trasformandolo in strumento sanzionatorio. Su questa base ha già chiarito la giurisprudenza — richiamata la Sez. III n. 2686 del 2022 — che la misura non deve collegarsi ad accertamenti penali definitivi, potendo sorreggersi su elementi indiziari del pericolo di ingerenza.

La Corte ribadisce poi il metodo valutativo: gli indizi vanno considerati unitariamente e ciascuno acquista valenza in connessione agli altri (Sez. III n. 2343 del 2018), mentre la regola del più probabile che non non allenta il rigore metodologico dell’argomentazione (Sez. III n. 4483 del 2017).

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene il quadro indiziario idoneo a fondare la prognosi prefettizia: il coinvolgimento dei congiunti in indagini per art. 416-bis cod. pen., la strumentalizzazione di imprese per il reimpiego dei proventi criminali, i rapporti imprenditoriali con soggetti vicini al clan e il sostegno elettorale ricevuto compongono una trama di relazioni di carattere non solo parentale, ma criminale e imprenditoriale insieme.

Quanto all’assoluzione penale, la Corte la ritiene inidonea a inficiare la tenuta del provvedimento: non è chiarito a quale vicenda si riferisca, non è prodotta, non è indicata la formula e comunque è successiva al provvedimento, dovendosi applicare il principio tempus regit actum (Sez. III n. 3002 del 2024). Sulla autonomia della valutazione prefettizia richiama la Sez. III n. 2801 del 2024: l’indizio conserva valenza sintomatica anche oltre il giudizio penale, perché opera su un piano distinto. Sulle relazioni parentali richiama la Sez. III n. 1101 del 2024, che valorizza cointeressenze economiche e coinvolgimento nei medesimi fatti.

Il Collegio riconosce il refuso del provvedimento nella parte in cui riferisce della presenza dei congiunti nel capitale sociale, ma esclude che la formale estraneità degli stessi alla compagine assuma rilievo decisivo, data la cointeressenza ravvisabile. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese in favore del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo e compensazione nei confronti della Regione e della ASL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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