Interessi legali nel giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1383 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare il dispositivo del titolo esecutivo giudiziale, sicché la domanda di liquidazione degli interessi è accoglibile nei soli limiti degli interessi legali maturati dalla pubblicazione del titolo da ottemperare. L’amministrazione ha l’onere di provare l’esecuzione integrale del giudicato, comprensiva degli interessi di legge. In difetto, il giudice ordina l’ottemperanza in parte qua ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio con cui la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 3.000,00, oltre spese del procedimento. Il titolo era divenuto esecutivo ed era stato notificato all’amministrazione.
Nel corso del giudizio il Ministero comunica, con nota del 24 settembre 2024, di avere emesso ordinativo di pagamento per l’importo del titolo. Il ricorrente rileva che il pagamento non è integralmente satisfattivo, mancando la liquidazione degli interessi, calcolati dall’8 luglio 2016 fino al soddisfo, e chiede la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della nota di pagamento e concentra la decisione sulla domanda relativa agli interessi. La questione giuridica centrale riguarda i limiti dei poteri del giudice dell’ottemperanza rispetto al contenuto del titolo: il giudice non può integrare il dispositivo dell’autorità giudiziaria ordinaria, in assenza di specifica indicazione nel decreto.
Su questa base il Tribunale distingue la domanda di liquidazione degli interessi in senso proprio, non accoglibile, dalla pronuncia sugli interessi legali dalla pubblicazione del titolo da ottemperare, che rientra invece nei poteri del giudice dell’esecuzione.
Il Collegio verifica poi i presupposti dell’azione: il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti; il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge 24 marzo 2001, n. 89 e sono decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza; l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione integrale, comprensiva degli interessi di legge, al provvedimento ritualmente notificato.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza in parte qua. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nei soli limiti degli interessi legali dalla pubblicazione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Dirigente del Dipartimento per gli affari di giustizia.
Quanto alle spese, il Collegio applica i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di mancata refusione nel medesimo termine, in virtù del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e del principio del buon andamento, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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