Inammissibili le censure su indizi ed esigenze non devolute all’appello cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 148 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, la cognizione del giudice dell’impugnazione è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. Ne consegue che, ove l’appello cautelare del pubblico ministero abbia ad oggetto la sola adeguatezza della misura applicata, le questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari – già ritenute sussistenti dal giudice che ha emesso il provvedimento genetico, non impugnato – restano estranee al thema decidendum e non possono essere rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. La censura che investe la scelta della misura è, inoltre, inammissibile per genericità quando non si confronti con le specifiche ragioni di adeguatezza indicate dal giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 24/07/2025, il Tribunale del riesame di Messina, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di due indagati, in luogo dell’obbligo di dimora che era stato loro imposto dal Giudice per le indagini preliminari. Gli indagati erano gravemente indiziati del reato di estorsione, commesso con minacce reiterate ai danni di persone offese, costrette a non esercitare i propri diritti patrimoniali su alcuni terreni.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione, con il quale lamentavano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché la mancata valutazione dell’idoneità della misura meno afflittiva originariamente applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi, ha in primo luogo richiamato il consolidato principio in materia di impugnazioni cautelari, in base al quale l’oggetto della cognizione del giudice del gravame è delimitato dai motivi specificamente dedotti. Nel caso di specie, l’appello del pubblico ministero aveva riguardato esclusivamente l’adeguatezza della misura applicata dal G.i.p., mentre i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva erano stati già accertati nel provvedimento genetico, non impugnato dalla difesa. Gli indagati non potevano, pertanto, riproporre in sede di legittimità questioni che erano rimaste estranee al giudizio di appello cautelare, non essendo il Tribunale del riesame tenuto a motivare su aspetti del tutto estranei al thema decidendum delimitato dall’impugnazione della pubblica accusa.
Con riferimento alla scelta della misura, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso risultava generico e aspecifico, in quanto la difesa non si era confrontata con le ragioni della decisione. Il Tribunale del riesame aveva, infatti, motivato in modo congruo l’inadeguatezza dell’obbligo di dimora, evidenziando la non modesta gravità dei fatti, la pervicacia dimostrata dagli indagati nel perseguire lo scopo illecito, la protrazione delle condotte sino a tempi recenti, la circostanza che il luogo di dimora coatto fosse limitrofo ai terreni oggetto delle pretese e la natura impervia del luogo, tale da rendere difficoltosa l’attività di vigilanza da parte delle forze dell’ordine.
Il ricorrente, al contrario, si era limitato a richiedere genericamente il mantenimento della misura meno restrittiva, invocando ragioni di equità e di natura personale, senza indicare specifici elementi di illogicità o contraddittorietà del provvedimento impugnato. La Corte ha quindi ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non vengano esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, con un onere di specificità direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte dal giudice di merito.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata in € 3.000,00 ciascuno, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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