Competenza del G.i.p. distrettuale e doppia iscrizione nel registro degli indagati (Cass. pen. Sez. VI n. 1667 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la competenza del Giudice per le indagini preliminari distrettuale quando il delitto qualificante risulti incluso nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., anche se in relazione ad esso non venga ravvisato un quadro di gravità indiziaria idoneo all’intervento cautelare richiesto, purché al momento della domanda risulti ancora l’iscrizione per quel fatto. Non è preclusa l’apertura di procedimenti diversi nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto di reato, ma soltanto la duplicazione dell’esercizio dell’azione penale, peraltro solamente nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, in relazione a due furti con scasso commessi in concorso con altre persone ai danni di una rivendita di biciclette elettriche e di un negozio di abbigliamento.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con tre motivi: vizio di motivazione sulla eccepita incompetenza funzionale del giudice individuato a norma dell’art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.; vizi di motivazione in punto di gravità indiziaria; vizi di motivazione sulle esigenze cautelari. La difesa ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente privo di fondamento giuridico. I giudici del riesame avevano correttamente affermato che la competenza del giudice distrettuale permane quando il delitto qualificante sia incluso nella notizia di reato iscritta nel registro, anche se su di esso non si ravvisi un quadro di gravità indiziaria idoneo all’intervento cautelare domandato, purché al momento della domanda l’iscrizione perduri. Il Collegio ha richiamato, in generale, Sez. I n. 43953 del 09/07/2019 e, in tema di circostanza aggravante già prevista dall’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 — oggi art. 416-bis.1 cod. pen. — Sez. I n. 15927 del 22/03/2007.
Sul profilo della duplice iscrizione per lo stesso fatto in distinti procedimenti, la Corte ha richiamato la disciplina delineata dalle Sezioni Unite n. 34655 del 28/06/2005: non è preclusa l’apertura di procedimenti diversi contro la stessa persona per il medesimo fatto, ma soltanto la duplicazione dell’esercizio dell’azione penale, peraltro solo nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero. L’ipotesi in esame resta fuori da tale campo di applicazione, trattandosi di procedimenti avviati da uffici differenti.
I restanti motivi sono stati trattati congiuntamente, perché accomunati dal medesimo limite: postulare dalla Corte valutazioni di puro merito. Quanto alla gravità indiziaria, il sindacato di legittimità è circoscritto al palese fraintendimento o alla totale pretermissione di prove decisive di segno contrario, evenienze neppure prospettate dal ricorso.
Parimenti per il pericolo di reiterazione criminosa e la necessità di misura custodiale, giustificati dal Tribunale con motivazione logicamente ineccepibile, in ragione dell’inserimento del ricorrente in contesti criminali articolati e dei numerosi precedenti, anche specifici, per fatti successivi e recenti. Nessun rilievo autonomo al dato quantitativo delle incolpazioni confermate, né alla prospettata disparità di trattamento rispetto ad altri indagati: manca la prova dell’identità delle posizioni e, ancor prima, la disciplina di rito non prevede la disparità come criterio selettivo delle misure cautelari.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del proponente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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