Litisconsorte in giudizio identico: ricorso successivo inammissibile per bis in idem (TAR Campania n. 4781 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio instaurato da altro soggetto, ove qualificato come litisconsortile ai sensi dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 15/2024, rende la sentenza resa anche nei confronti dell’interventore, con operatività dell’effetto costitutivo e di accertamento della pronuncia. Ne consegue che il ricorso successivo, proposto dall’interventore avverso i medesimi provvedimenti e per ragioni sovrapponibili, è inammissibile per violazione del divieto del bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, comma 1, c.p.a. Il principio opera quando è riproposta un’azione tra i medesimi soggetti, con la stessa causa petendi, a nulla rilevando la formale distinzione dei titoli di legittimazione (proprietà e usufrutto) quando il giudizio già definito abbia inciso su entrambe le posizioni.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare del diritto di usufrutto su un immobile, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un sottotetto non abitabile, nonché la determina di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2017 e gli atti connessi.

La proprietaria della nuda proprietà del medesimo immobile aveva già proposto autonomo ricorso avverso gli stessi provvedimenti. Il ricorrente era intervenuto in quel giudizio e la relativa sentenza, non appellata, aveva accolto il ricorso. Con memorie depositate nel 2025 il ricorrente ha sostenuto che tale sentenza facesse stato anche nei suoi confronti per essere egli intervenuto. Il Collegio ha dato avviso della possibile inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di bis in idem.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo, essendo stato notificato l’8 gennaio 2024 rispetto al provvedimento notificato il 16 novembre 2023 e a quello conosciuto il 1° dicembre 2023. Ha poi osservato che tanto la proprietaria quanto l’usufruttuario erano legittimati a ricorrere avverso provvedimenti incidenti su posizioni entrambe incise.

Il Collegio ha richiamato la precedente sentenza che, nel giudizio promosso dalla proprietaria, aveva accolto il ricorso avverso l’annullamento in autotutela e l’ordinanza di acquisizione, rilevando la mancata notifica alla proprietaria del presupposto ordine di demolizione e del provvedimento acquisitivo, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il superamento del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Su questa base il TAR ha ritenuto sovrapponibili gli argomenti spesi dal ricorrente. Richiamando gli insegnamenti della Adunanza Plenaria n. 15/2024, ha qualificato l’intervento spiegato dal ricorrente nel giudizio già definito come litisconsortile e ammissibile, con conseguente operatività dell’effetto costitutivo e di accertamento della sentenza anche nei suoi confronti.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per violazione del divieto del bis in idem, espressione di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale consistenti nel prevenire l’inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Ad abundantiam, il Collegio ha rilevato che il ricorso sarebbe stato anche improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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